Aumento di capitale già socio non soggetto al controllo ex art. 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 70 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esame preliminare della Corte dei conti previsto dall’art. 5, commi 3 e 4, TUSP non riguarda le operazioni societarie straordinarie, quali la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale, quando l’operazione non comporti anche l’acquisto della posizione di socio. L’assoggettamento al controllo è ancorato all’atto deliberativo di “acquisizione della partecipazione”, fattispecie che segna la linea di confine tra gli atti da trasmettere e quelli per i quali la legge non ne impone l’invio. Ne consegue che l’incremento di una partecipazione indiretta già detenuta, realizzato mediante sottoscrizione di aumento di capitale, è estraneo al perimetro applicativo dell’art. 5 TUSP e non richiede la deliberazione della Sezione di controllo.
Il Fatto
Il comune di Tollegno, socio indiretto della società “Biella Casale Vercelli Valsesia acque – Società per Azioni” tramite la partecipata “CORDAR SpA Biella Servizi”, ha approvato con deliberazione consiliare la sottoscrizione dell’aumento di capitale della predetta società, da liberarsi mediante conferimento dei rami d’azienda costituiti dalle reti e infrastrutture idriche. L’operazione, deliberata dall’assemblea dei soci il 25 febbraio 2026, è finalizzata a dare attuazione alle prescrizioni del Commissario Straordinario dell’Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 e avviene in misura proporzionale alle quote già possedute, senza alterare gli assetti partecipativi.
La delibera consiliare è stata trasmessa alla Sezione di controllo, ma la stessa deliberazione ne disponeva l’invio “a solo titolo informativo”, richiamando un orientamento delle Sezioni Riunite fondato sulla sentenza n. 11/2019, ormai superato dalla novella introdotta dalla legge 5 agosto 2022, n. 118.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente chiarito che, dopo la modifica dell’art. 5, comma 3, TUSP operata dalla legge n. 118/2022, la trasmissione degli atti deliberativi alla Corte dei conti non avviene più a meri fini conoscitivi, ma è funzionale all’avvio di un controllo successivo di legittimità-regolarità avente effetto impeditivo in senso lato, da esercitarsi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento.
Nel merito, la Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 19/2022, secondo cui l’esame preliminare non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale sociale quando non comporti anche l’acquisto della posizione di socio. La linea di confine è segnata dall’assunzione della qualità di socio: solo l’atto che determina tale acquisto è soggetto al controllo, mentre le decisioni concernenti operazioni straordinarie che l’ente approva nella qualità di socio già assunto ne sono escluse.
Tale principio è stato applicato alla fattispecie della partecipazione indiretta, richiamando la giurisprudenza della Sezione Toscana (n. 289/2022), secondo cui non vi è luogo a deliberare quando all’operazione non segua l’acquisto di una nuova partecipazione, ma il mero incremento di quella già posseduta.
Nel caso di specie, il comune di Tollegno detiene già la partecipazione indiretta nella società per azioni tramite la società socia, e la sottoscrizione dell’aumento di capitale avviene in misura proporzionale alle quote possedute, con effetto meramente incrementativo. La Sezione ha pertanto dichiarato il non luogo a deliberare, reputando l’atto al di fuori del perimetro applicativo dell’art. 5 TUSP, fermi restando i poteri di scrutinio nell’esercizio delle ulteriori funzioni di controllo.
Nota della Redazione
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