Compensazione delle spese per ragioni gravi ed eccezionali insindacabile in Cassazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 4988 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese di lite, il rapporto tra la regola della soccombenza e la sua deroga per gravi ed eccezionali ragioni è costruito in termini di norma generale-norma eccezionale. La Corte di cassazione può censurare la compensazione disposta dal giudice di merito solo quando la motivazione sia illogica, erronea o non corrispondente alle evidenze di causa. Il sindacato di legittimità non può invece spingersi a rivalutare la “gravità” e l’“eccezionalità” delle ragioni addotte, quando queste risultino razionalmente ancorate al contesto fattuale. La compensazione delle spese è insindacabile qualora sia giustificata da considerazioni attendibili, ancorché opinabili.
Il Fatto
La ricorrente aveva proposto opposizione ex art. 204-bis C.d.s. avverso tre verbali di accertamento elevati dal Comune per la circolazione in zona a traffico limitato senza autorizzazione. Il Giudice di pace aveva accolto il ricorso, annullando due dei tre verbali ma compensando le spese. In sede di appello, il Tribunale aveva confermato l’annullamento, ma aveva mantenuto la compensazione delle spese di entrambi i gradi, ritenendo giustificato l’operato del Comune sulla base delle indicazioni ministeriali e dell’omologazione degli impianti segnaletici allora in uso, successivamente ritenuti non idonei a informare chiaramente gli utenti del divieto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, incentrati sulla violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e sulla dedotta natura meramente apparente della motivazione del Tribunale. La ricorrente sosteneva che la compensazione avrebbe dovuto essere limitata ai casi tassativi previsti dalla legge e che, nel caso di specie, non ricorrevano le condizioni per derogare al principio della soccombenza.
La Suprema Corte ha richiamato il principio per cui la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni richiede una motivazione logica e coerente, la cui violazione è censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 20755/2025). Ha altresì ricordato che le ragioni addotte non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge (Cass. n. 14036/2024).
Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente individuato la ratio della compensazione nella circostanza che l’utilizzo della dicitura “varco attivo” era avvenuto in conformità a pregresse indicazioni ministeriali e con impianti omologati a livello nazionale. Tale giustificazione, non illogica né meramente soggettiva, integra un’ipotesi di insindacabilità del merito della valutazione del giudice di appello, non potendo la Cassazione sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con la conseguente conferma della compensazione delle spese del giudizio di legittimità, non essendovi luogo a pronuncia in assenza di costituzione della parte intimata. La Corte ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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