Nesso causale da causa di servizio e discrezionalità tecnica del Comitato di (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 54 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata, il nesso di causalità richiesto per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è configurabile quando il processo genetico o evolutivo dell’infermità sia determinato, sotto il profilo causale, da fattori riconducibili al servizio prestato, quanto meno in termini di concausalità determinante ed efficiente, ai sensi dell’art. 64 d.P.R. n. 1092/1973. Il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica, fondata su nozioni scientifiche e dati di esperienza, non sindacabile nel merito e censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza o mancata considerazione di circostanze di fatto incidenti sulla valutazione conclusiva. Grava sul ricorrente l’onere di dedurre e provare le peculiari modalità di lavoro e l’esposizione continuativa ai fattori di rischio, non supplendo a tale carenza l’esito negativo della consulenza disposta d’ufficio. È devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, e sussiste l’interesse ad agire anche del soggetto ancora in servizio.
Il Fatto
Un Luogotenente della Guardia di Finanza chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di due gruppi di infermità, ascritte in tab. B con verbale della CMO di Milano n. 2362 del 29/10/2015. Il Comitato di verifica negava il nesso causale in due distinte adunanze, ritenendo l’attività svolta dall’interessato non sufficiente a dimostrare il collegamento tra patologia e servizio. Altre patologie erano invece state riconosciute come dipendenti da causa di servizio.
Il ricorrente, sul presupposto che l’eziologia delle malattie fosse riconducibile a posture errate mantenute per tempi prolungati, chiedeva l’accertamento della dipendenza e la corretta ascrizione tabellare, anche per effetto del cumulo ai sensi della Tab. F allegata al d.P.R. n. 915/1978. La Guardia di Finanza eccepiva il difetto di legittimazione passiva, il difetto di interesse ad agire e il difetto di giurisdizione della Corte. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze restava contumace. Disposta consulenza medico legale, la causa era decisa all’udienza del 14 maggio 2024.
La Motivazione della Corte
La Sezione respinge anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Sezioni Unite, n. 4503 del 1988, n. 4623 del 1989, n. 920 del 1999, n. 1306 del 2017, n. 5467 del 2009, n. 4245 del 2014), il giudice contabile afferma che rientra nella sua giurisdizione esclusiva anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto della pensione privilegiata. La distinzione tra accertamento del diritto alla pensione e accertamento della causa di servizio non ha fondamento, poiché entrambe le ipotesi attengono alla “materia” delle pensioni privilegiate pubbliche.
Priva di pregio è anche l’eccezione di difetto di interesse ad agire: il ricorrente, ancora in servizio, ha interesse all’accertamento prodromico rispetto a effetti patrimoniali favorevoli, quali l’equo indennizzo e la pensione privilegiata. Quanto alla legittimazione passiva, i pareri del Comitato di verifica sono atti endo-procedimentali, privi di autonoma capacità lesiva, che esauriscono i propri effetti all’interno della fase procedimentale; legittimata è dunque l’Amministrazione che ha assunto l’atto lesivo, cioè la Guardia di Finanza.
Nel merito, la Corte richiama l’art. 64 d.P.R. n. 1092/1973 e l’art. 11, comma 1, d.P.R. n. 461/2001. Il giudizio del Comitato di verifica, secondo il Consiglio di Stato, sez. II, sentenza n. 5590 del 24 settembre 2020, è espressione di discrezionalità tecnica, non sindacabile nel merito e censurabile solo per eccesso di potere. Nella specie, il ricorrente non ha allegato né provato peculiari modalità di lavoro: le valutazioni della consulenza di parte risultano sfornite di sostegno probatorio, sicché le mansioni da considerare sono quelle ordinarie risultanti dal foglio di servizio.
La CTU, che ha escluso un nesso causale o concausale tra attività lavorativa e patologia, appare priva di vizi logici e adeguatamente motivata, in particolare quanto alle lacune della parte nell’individuazione delle mansioni e dell’esposizione continuativa a fattori di rischio. L’esposizione saltuaria, pur considerata dal consulente, non è stata ritenuta eziologicamente determinante.
La richiesta di supplemento istruttorio, formulata all’esito della discussione orale, è rigettata: la relazione di servizio era già depositata dall’Amministrazione e la parte avrebbe dovuto dedurre e provare i fattori ad incidenza causale, senza che l’esito negativo della consulenza possa giustificare un’indebita rimessione in termini. Il ricorso è pertanto respinto; le spese di lite sono compensate per l’oggettiva incertezza del contenzioso, mentre le spese di CTU restano a carico del ricorrente.
Nota della Redazione
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