Assegno circolare contraffatto e responsabilità della banca negoziatrice per la “bene emissione” (ABF Collegio di Milano n. 1764 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento dinanzi all’ABF non è ammessa l’escussione testimoniale, così che le contrapposte versioni delle parti su fatti orali non possono essere accertate. La banca negoziatrice non è responsabile del danno derivante dalla contraffazione di un assegno circolare quando non risulti provato che abbia garantito l’autenticità del titolo con la cd. “bene emissione” e il versamento sia stato eseguito dai clienti in autonomia presso la cassa automatica. In tal caso assume rilievo eziologico determinante la negligenza del prenditore che consegna il bene prima di verificare il buon fine dell’incasso.

Il Fatto

I ricorrenti vendono un camper a un acquirente che consegna, come corrispettivo, un assegno circolare di € 48.500,00. Prima di concludere la vendita si recano con l’acquirente e un suo conoscente presso la filiale dell’intermediario per verificare la genuinità del titolo. Il dispositivo di lettura rifiuta più volte l’assegno; il cassiere rileva l’assenza della firma della banca emittente e tenta invano di contattarla. Segue una telefonata, secondo i ricorrenti effettuata dal telefono dell’accompagnatore, secondo l’intermediario dalla linea della filiale.

I clienti versano poi l’assegno e concludono la vendita del mezzo. Il 28/05/2025 l’intermediario comunica che il titolo è risultato “falso contraffatto”. I ricorrenti chiedono la condanna dell’intermediario al pagamento del valore facciale del titolo, oltre commissioni, spese legali e accessori, invocando la responsabilità per aver fornito la “bene emissione” senza le dovute cautele. L’intermediario resiste, sostenendo di aver segnalato il carattere puramente informativo della verifica e di aver suggerito strumenti di pagamento alternativi.

La motivazione del Collegio

In via preliminare il Collegio esamina l’eccezione di tardività delle controdeduzioni. La ritiene infondata: la trasmissione al Conciliatore bancario è avvenuta il 22/10/2025, entro il termine di trenta giorni, e quella successiva del Conciliatore il 3/11/2025, a fronte di una scadenza fissata al 10/11/2025. Le controdeduzioni sono dunque tempestive.

Nel merito, il Collegio rileva anzitutto un vuoto probatorio: i ricorrenti richiamano una denuncia-querela del 28/2/2025, ma nel fascicolo non consta alcun atto simile, e non è quindi verificabile la ricostruzione fattuale prospettata in quella sede. Entrambe le parti producono copia dell’assegno, ma offrono versioni contrastanti sull’esistenza di vizi visibili.

Il nodo centrale è la “bene emissione”. I ricorrenti sostengono che il riscontro dell’intermediario al reclamo conterrebbe un riconoscimento della sua concessione. Il Collegio osserva che nel fascicolo non vi sono evidenze delle dichiarazioni orali del personale della filiale. Richiama allora il limite strutturale del procedimento: l’escussione testimoniale non è ammessa, sicché è concretamente impossibile appurare l’esattezza delle rispettive versioni sull’accaduto.

Resta invece pacifico che il versamento non è avvenuto allo sportello, ma successivamente presso una cassa automatica, servizio che i clienti utilizzano ordinariamente in autonomia. Non constano evidenze sul ruolo eventualmente svolto dal cassiere in quel momento. Da qui la conclusione: allo stato degli atti non è ravvisabile una responsabilità dell’intermediario nella causazione del danno.

Il Collegio valorizza invece il ruolo eziologico determinante della negligenza dei ricorrenti, che hanno consegnato al compratore il bene oggetto della vendita senza verificare il buon fine della riscossione dell’assegno. Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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