Postdatazione e concordato preventivo non escludono la colpa nell’emissione di assegni a vuoto (Cass. civ. Sez. 2 n. 17020 del 30.05.2026)
L’emissione di assegni postdatati, in prossimità della domanda di concordato preventivo, integra la colpa dell’emittente per l’illecito di cui all’art. 2 della legge n. 386/1990, rendendo inapplicabile la scriminante del fatto scusabile.