Violazione della distanza dal confine e inoperatività del principio di prevenzione (Cass. civ. Sez. 2 n. 17259 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Laddove le norme urbanistico-edilizie locali prevedano il rispetto assoluto di una distanza minima dal confine, la circostanza che uno dei frontisti abbia preventivamente violato tale imposizione, costruendo a minor distanza, non esonera il vicino dall’obbligo di rispettare la prescritta distanza minima dal confine. Il principio di prevenzione di cui all’art. 875 cod. civ. non è derogato quando il regolamento edilizio si limiti a fissare la distanza minima tra costruzioni, mentre risulta derogato qualora la norma regolamentare stabilisca anche, o soltanto, la distanza minima delle costruzioni dal confine, rendendo l’obbligo di arretramento assoluto. Tale obbligo permane anche se il muro eretto dal vicino sia qualificabile come costruzione ai sensi dell’art. 873 cod. civ., non soccorrendo l’ipotesi del muro isolato di cui all’art. 878, primo comma, cod. civ.
Il Fatto
Una società convenne in giudizio i proprietari confinanti e altra società, lamentando la violazione della distanza delle costruzioni dal confine prescritta dalle N.T.A. del Comune di Barletta, con riferimento a tre costruzioni realizzate in aderenza o in prossimità del confine, chiedendone l’arretramento o la demolizione oltre al risarcimento dei danni. Il Tribunale dichiarò nullo l’atto di citazione per indeterminatezza, assegnando termine per l’integrazione.
All’esito del giudizio di primo grado, la domanda venne accolta con condanna dei convenuti all’arretramento e al risarcimento. La Corte d’appello, invece, accolse l’impugnazione principale, ritenendo che il muro eretto dalla società attrice a delimitazione della proprietà dovesse considerarsi costruzione e che pertanto i vicini non avessero violato la disciplina delle distanze. La società attrice ha proposto ricorso per cassazione; i convenuti hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato preliminarmente il ricorso incidentale condizionato, attenendo a questione di rito, e lo ha dichiarato inammissibile, poiché la critica non attingeva la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso l’indeterminatezza dell’atto introduttivo.
Nel merito, ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo del ricorso principale, rilevando che non era controverso che le norme urbanistico-edilizie locali imponessero una distanza minima dal confine di cinque metri. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il diritto di prevenzione ex art. 875 cod. civ. non opera quando la norma regolamentare stabilisca la distanza minima dal confine, rendendo l’obbligo di arretramento assoluto e insuscettibile di essere neutralizzato dalla preesistente costruzione del vicino.
La Corte ha precisato che la soluzione non cambia qualora il muro edificato dalla parte attrice debba considerarsi costruzione, poiché la violazione commessa da un frontista non giustifica quella dell’altro. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito dall’accoglimento dei primi due.
La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda applicando il principio di diritto sopra enunciato e regoli le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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