Ordinanza del giudice dell’esecuzione in fase sommaria: reclamo ex art. 624, secondo comma, cod. proc. civ., non opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. (Cass. civ. Sez. 3 n. 16886 del 29.05.2026)
L’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione, definendo la fase sommaria dell’opposizione, rigetta l’istanza di sospensione e adotta i provvedimenti indilazionabili ex art. 618, secondo comma, cod. proc. civ., è impugnabile solo con il reclamo di cui agli artt. 624 e 669-terdecies cod. proc. civ., non con una nuova opposizione.