Insufficiente preparazione e rigetto della cautela (TAR Calabria n. 481 del 03.09.2026)
Il giudice amministrativo può sindacare i giudizi di ammissione alla classe successiva solo per difetto di motivazione, carenza istruttoria o illogicità manifesta; le omissioni procedimentali intervenute nell’anno non incidono sulla legittimità della valutazione finale.