Daspo urbano: natura preventiva e criterio del più probabile che non (TAR Calabria n. 1632 del 02.09.2026)
Il TAR Calabria chiarisce che il daspo urbano non richiede una condanna penale, essendo sufficiente la denuncia per i reati di cui all’art. 13-bis d.l. n. 14/2017. La natura preventiva della misura legittima l’adozione in base al criterio del “più probabile che non”, non essendo applicabile il canone probatorio penale dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”.