Indennità di accompagnamento irrilevante ai fini ISEE: illegittima la compensazione da parte del Comune (TAR Puglia n. 169 del 09.02.2026)
L’indennità di accompagnamento non è reddito rilevante ai fini ISEE e, pertanto, il Comune non può computarla, nemmeno indirettamente, per determinare la propria compartecipazione ai costi di degenza in RSA, né compensare con essa maggiori esborsi pregressi.