Illegittima l’integrazione postuma della motivazione del diniego di attestazione del silenzio assenso (TAR Puglia n. 179 del 10.02.2026)
È illegittimo il diniego opposto all’istanza di attestazione dell’intervenuto silenzio assenso, laddove l’Amministrazione fondi la propria decisione sull’asserita mancata risposta a richieste istruttorie poi dimostrata infondata in giudizio. Il Comune non può integrare postumamente la motivazione del provvedimento con argomenti non desumibili dal suo testo.