Indennità di accompagnamento irrilevante ai fini ISEE: illegittima la compensazione da parte del Comune (TAR Puglia n. 169 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità di accompagnamento, essendo una prestazione economica di carattere assistenziale e non un reddito in senso proprio, è esclusa dal calcolo dell’ISEE ai sensi dell’art. 2-sexies del d.l. n. 42/2016, convertito con l. n. 89/2016, e non può essere valorizzata, nemmeno in modo indiretto, quale indice della capacità contributiva del beneficiario ai fini della determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociosanitarie. L’ISEE costituisce l’unico strumento di calcolo della capacità contributiva e la soglia massima di compartecipazione dell’assistito, non potendo gli enti locali introdurre criteri diversi o ulteriori con valenza derogatoria o sostitutiva. Nel caso in cui il provvedimento amministrativo fondi il diniego su elementi estranei alla condizione economica risultante dall’ISEE, esso è illegittimo per violazione del d.P.C.M. n. 159/2013, con conseguente caducazione dell’atto e di quelli presupposti richiamati per relationem.
Il Fatto
La ricorrente, soggetto disabile grave e non autosufficiente, era ricoverata presso una Residenza Sanitaria Assistenziale. In data 26.1.2025 inoltrava al Comune istanza per la determinazione dell’integrazione delle spese di ricovero per l’annualità 2025. Con nota del 27.2.2025, l’Ente rigettava l’istanza, rifiutando l’integrazione della retta per un periodo di 13 mesi, al fine di recuperare la maggiore spesa sostenuta a causa della percezione, da parte dell’assistita, dell’indennità di accompagnamento e dei relativi arretrati, non dichiarati all’Amministrazione.
Il Comune richiamava il Regolamento comunale per l’accesso al Sistema di Interventi e Servizi Sociali e il verbale dell’Unità Valutativa Multidimensionale (UVM) dell’ASL. La ricorrente impugnava il diniego e gli atti presupposti, deducendo la violazione della normativa sull’ISEE e il principio di non discriminazione della persona disabile.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’ASL, qualificando la posizione soggettiva della ricorrente come interesse legittimo, poiché l’oggetto del contendere è la caducazione di un atto amministrativo lesivo, non la pretesa a una prestazione. Ha, inoltre, escluso la tardività dell’impugnazione dei regolamenti, in quanto gli stessi non ledono direttamente la sfera giuridica del privato e sono impugnabili solo unitamente all’atto applicativo.
Nel merito, la Corte ha accolto le censure, ricordando che l’art. 25 della l. n. 328/2000 e l’art. 2 del d.P.C.M. n. 159/2013 impongono che la verifica della condizione economica e la determinazione della compartecipazione ai costi delle prestazioni agevolate avvengano esclusivamente tramite l’ISEE, quale strumento che definisce il livello massimo di compartecipazione dell’assistito. Tale indicatore, afferendo ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, comma 2, lett. m), Cost., non può essere derogato dai Comuni con criteri ulteriori o sostitutivi.
Il TAR ha, quindi, chiarito che l’indennità di accompagnamento, istituita dalla l. n. 18/1980, è una prestazione assistenziale, esente da Irpef, e non può essere interpretata come “reddito” ai fini della valutazione della capacità contributiva. L’art. 2-sexies del d.l. n. 42/2016 esclude dal reddito disponibile i trattamenti percepiti per la condizione di disabilità, imponendo che l’indennità resti fuori dal calcolo ISEE. La neutralità di tale emolumento rende illegittimo il diniego del Comune, fondato su elementi non riferibili alla condizione economica risultante dalla pertinente ISEE.
Conseguentemente, il Collegio ha annullato la nota comunale e il verbale UVM richiamato per relationem, assorbendo le ulteriori censure. Ha invece respinto la domanda di annullamento degli artt. 12 e 13 del Regolamento comunale, ravvisando un problema di interpretazione e applicazione della norma e non un contrasto con la legge primaria, poiché il riferimento al “reddito” non può sussumere l’indennità. L’Amministrazione conserva la facoltà di riesercitare il potere nel rispetto dei vincoli conformativi.
Nota della Redazione
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