Accesso agli atti e obbligo di attestazione formale di mancata detenzione documentale (TAR Sardegna n. 382 del 19.02.2026)
L’Amministrazione che riceve un’istanza di accesso non può limitarsi a un generico rinvio ad altro ente: è tenuta ad attestare formalmente l’eventuale mancata detenzione o inesistenza dei documenti, assumendosene la responsabilità. Il comportamento interlocutorio è elusivo dell’obbligo di provvedere e legittima l’accoglimento del ricorso.