Sospensione precauzionale del militare dopo condanna penale di primo grado (TAR Abruzzo n. 118 del 14.05.2026)
È legittima la sospensione precauzionale facoltativa dall’impiego del militare disposta dopo la sentenza penale di primo grado di condanna; l’Amministrazione non è tenuta ad attendere il giudizio di appello e la valutazione disciplinare può fondarsi sugli accertamenti compiuti in sede penale.