Il mandato al falsus procurator non obbliga la parte e l’avvocato agisce solo per il risarcimento (Cass. civ. Sez. I n. 25062 del 16.09.2021)
È invalido il contratto d’opera professionale concluso con il falsus procurator: l’avvocato che ha ricevuto l’incarico da chi non aveva più la rappresentanza legale della procedura non può pretendere il compenso da quest’ultima.