Sanatoria ex tunc del difetto di rappresentanza processuale per effetto della costituzione dell’ente (Cass. civ. Sez. 6 n. 30102 del 26.10.2021)
Principi di diritto (Massima)
Il difetto di rappresentanza processuale della persona fisica, che agisca in giudizio in nome di un ente, può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato dell’effettiva rappresentanza dell’ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare l’operato del falsus procurator. La verifica della sussistenza del potere rappresentativo va compiuta sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese, non potendosi ancorare l’efficacia della modifica della rappresentanza a presunti adempimenti di comunicazione all’Amministrazione finanziaria, non previsti dalla legge. L’eventuale vizio processuale risulta comunque sanato ex tunc dalla proposizione dell’atto di appello da parte dell’ente tramite il soggetto munito dei poteri rappresentativi.
Il Fatto
La società contribuente impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina un atto di irrogazione di sanzioni per asserito impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture contabili. Il giudice di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo che la procura alle liti fosse stata sottoscritta da soggetto privo del potere di rappresentanza della società. Sul gravame della contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigettava l’appello, rilevando l’assenza di prova della comunicazione all’Agenzia delle Entrate della cessazione della carica del precedente legale rappresentante.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha innanzitutto scrutinato il primo motivo di ricorso, con il quale la società deduceva l’erronea applicazione della disciplina sulla notifica degli atti (art. 36 d.P.R. n. 600/1973) al diverso ambito della legittimazione processuale. I giudici di legittimità hanno rilevato come la CTR avesse ancorato l’efficacia della modifica della rappresentanza sociale a un inesistente adempimento trasmissivo nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, omettendo di verificare la titolarità del potere rappresentativo sulla base delle risultanze camerali. Tale accertamento, invece, costituisce il criterio decisivo per individuare il soggetto legittimato a conferire il mandato alle liti.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il proprio costante orientamento secondo cui il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisce per l’ente può essere sanato con efficacia retroattiva, in ogni stato e grado del giudizio, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato dell’effettiva rappresentanza, che manifesti anche tacitamente la volontà di ratificare l’operato del falsus procurator. Nel caso di specie, la proposizione dell’atto di appello da parte della società, tramite soggetto munito dei poteri rappresentativi, ha determinato la sanatoria ex tunc di ogni eventuale vizio processuale.
La Corte ha pertanto accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione.
Nota della Redazione
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