Contratto del falsus procurator e riparto dell’onere probatorio (Cass. civ. Sez. III n. 25745 del 22.09.2021)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto concluso dal falsus procurator, la deduzione del difetto o del superamento del potere rappresentativo da parte dello pseudo rappresentato integra una mera difesa, non soggetta ad alcun onere probatorio. La sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui costituisce, infatti, elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato. Ne consegue che il giudice deve rilevare l’assenza di tale potere, anche d’ufficio, e che grava sul terzo contraente l’onere di provare l’esistenza del rapporto di rappresentanza o l’eventuale successiva ratifica. Quando l’azione proposta sia esclusivamente di natura contrattuale e personale, il giudice non può pronunciarsi su questioni petitorie, come l’acquisto della proprietà, estranee al petitum e alla causa petendi.
Il Fatto
Una società, proprietaria di venti opere d’arte, affermava di averle consegnate in comodato per una mostra, tramite un intermediario che aveva dichiarato di agire per conto del destinatario e che si era impegnato alla restituzione entro un termine. Il destinatario, non avendo riconsegnato i quadri, veniva convenuto in giudizio per sentir dichiarare l’inadempimento e per ottenere la condanna al pagamento del controvalore delle opere e al risarcimento dei danni. Il convenuto si difendeva sostenendo di aver acquistato i beni dall’intermediario, che si era dichiarata proprietaria, contestando l’applicabilità della regola del possesso vale titolo.
Il Tribunale, dopo la chiamata in causa dell’intermediario, accoglieva la domanda, condannando il convenuto in solido, ritenendolo non possessore di buona fede. La Corte d’Appello riformava la decisione, rigettando la domanda attorea poiché, essendo l’azione di natura contrattuale, l’attore non aveva provato l’esistenza del contratto di comodato stipulato dal rappresentante in nome del convenuto, né la ratifica. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i cinque motivi di ricorso, rigettandoli. In primo luogo, ha confermato che, nel contratto concluso dal falsus procurator, l’onere di provare la sussistenza del potere rappresentativo grava sul terzo che agisce nei confronti dello pseudo rappresentato. La contestazione dell’esistenza di tale potere da parte del convenuto non è una eccezione, ma una semplice difesa, sicché il giudice deve accertarne l’assenza anche d’ufficio.
La Corte ha poi escluso l’applicabilità del principio di non contestazione, rilevando che il convenuto aveva specificamente contestato il valore probatorio del documento prodotto dall’attore, deducendo la mancanza di sottoscrizione, l’inopponibilità e l’assenza di data certa. In ogni caso, l’attore non aveva fornito la prova contraria alla esplicita negazione del rapporto di rappresentanza.
Con riferimento agli ulteriori motivi, relativi all’applicazione dell’art. 1153 c.c. e all’omesso esame di un fatto decisivo, la Suprema Corte li ha ritenuti privi di decisività e non correlati alla ratio decidendi. L’azione proposta era esclusivamente contrattuale, finalizzata al risarcimento del danno da inadempimento, e non anche un’azione di revindica. Pertanto, il giudice non poteva pronunciarsi su questioni petitorie né su un acquisto a non domino, non essendovi alcuna domanda in tal senso.
La Corte ha infine chiarito che una richiesta di accertamento incidentale formulata dall’attore non imponeva al giudice di pronunciarsi, essendo la questione della proprietà stata espressamente lasciata impregiudicata e non rilevante ai fini del rigetto della domanda contrattuale. L’infondatezza del ricorso ha reso, infine, irrilevante la questione della mancata integrazione del contraddittorio.
Nota della Redazione
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