La ratifica processuale del falsus procurator e la novella dell’art. 182 c.p.c. (Cass. civ. n. 30517 del 28.10.2021)

Principi di diritto (Massima)
La ratifica con efficacia retroattiva degli atti compiuti da un soggetto privo del potere di rappresentanza non opera in ambito processuale, se non nei limiti dell’art. 125 c.p.c., il quale consente il rilascio della procura al difensore in data posteriore alla notificazione dell’atto ma anteriore alla costituzione della parte rappresentata. La novella dell’art. 182 c.p.c., introdotta dall’art. 46 della legge n. 69/2009, non ha portata meramente interpretativa e non si applica ai giudizi instaurati prima della sua entrata in vigore, secondo le disposizioni transitorie dell’art. 58 della medesima legge.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Comune avverso la sentenza del Tribunale di Taranto che ne aveva accolto la domanda risarcitoria per dequalificazione professionale. La decisione si fondava sull’accertamento che la nomina del difensore in grado di appello era stata conferita da un soggetto privo del relativo potere, ossia dal responsabile degli Affari legali dopo la soppressione di tale Direzione.

Il Comune ricorreva per cassazione deducendo la violazione degli artt. 77, 83 e 182 c.p.c., sostenendo che il difetto di legittimazione processuale fosse stato sanato dal successivo rilascio di una nuova procura da parte del dirigente della I Direzione Affari Generali ed Istituzionali, con conseguente ratifica degli atti del falsus procurator. Con il secondo motivo, lamentava l’error in procedendo per la mancata applicazione del testo novellato dell’art. 182 c.p.c..

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato l’inammissibilità del primo motivo, poiché il ricorrente non aveva fornito conto, tramite trascrizione, allegazione o indicazione della collocazione in atti, dell’intervenuto successivo rilascio di una valida procura. Tale carenza impediva di valutare la fondatezza del motivo nel merito.

Nel merito, il motivo è stato comunque ritenuto infondato sulla base del principio, già affermato da Cass. 29.3.2019, n. 8933, secondo cui la ratifica con efficacia retroattiva degli atti compiuti da chi sia privo del potere di rappresentanza non opera in ambito processuale. L’unica eccezione è rappresentata dal disposto dell’art. 125 c.p.c., che consente il rilascio della procura in data posteriore alla notificazione ma solo prima della costituzione della parte rappresentata, salvo che la legge richieda una procura speciale.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso l’applicabilità della novella dell’art. 182 c.p.c. alla fattispecie. Il giudizio era soggetto ratione temporis all’originario disposto della norma, poiché instaurato prima dell’entrata in vigore della legge n. 69/2009. La novella, per il suo tenore testuale fortemente innovativo, non ha portata meramente interpretativa ed è pertanto insuscettibile di applicazione retroattiva, in conformità all’art. 58, comma 1, della legge stessa.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del Comune al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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