Sospensione cautelare e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Puglia n. 793 del 25.05.2026)
Il TAR Puglia dichiara improcedibile il ricorso avverso la sospensione cautelare facoltativa ex art. 92 d.P.R. n. 3/1957 per sopravvenuto difetto di interesse, quando gli effetti del provvedimento si sono esauriti e l’interesse è trasferito sull’esito del rinnovato procedimento disciplinare.