Guida in stato di alterazione e sintomatologia rilevata dagli agenti (Cass. pen. Sez. VII n. 21712 del 2026)
È inammissibile il ricorso per cassazione che contesti in fatto l’accertamento dello stato di alterazione, quando la Corte di merito ha valorizzato sia l’esito dell’esame sui liquidi biologici sia le evidenze sintomatiche della condotta di guida e del comportamento tenuto dal conducente al momento del controllo.