Inammissibilità del ricorso per cassazione per violazione del termine di trenta giorni nel CCII (Cass. civ. Sez. I n. 9598 del 15.04.2026)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che definisce il reclamo in materia di liquidazione giudiziale, proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza effettuata dalla cancelleria, ai sensi dell’art. 51, comma 13, CCII.