Pene accessorie inapplicabili nel patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. (Cass. pen., Sez. V, n. 12948 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 445, comma 1, cod. proc. pen., qualora la pena applicata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. non superi i due anni di reclusione, soli o congiunti a pena pecuniaria, non possono essere applicate le pene accessorie interdittive e inabilitative. La disposizione, di carattere premiale, prevale sull’obbligatorietà delle pene accessorie previste per il delitto di bancarotta fraudolenta dall’art. 216, ultimo comma, legge fall. e, oggi, dall’ultimo comma dell’art. 322 CCII. L’applicazione di tali pene accessorie in violazione del citato art. 445 cod. proc. pen. ne determina l’illegalità, con conseguente eliminazione da parte del giudice di legittimità ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava nei confronti dell’imputato la pena, condizionalmente sospesa, di dieci mesi di reclusione per i reati di bancarotta preferenziale (artt. 110 cod. pen., 329 e 322, comma 3, CCII) e di dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000). Con il medesimo provvedimento, il giudice disponeva anche le pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di un anno, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 322 CCII.

Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Con il primo, lamentava la violazione dell’art. 322, comma 4, CCII in relazione all’art. 445, comma 1, cod. proc. pen. per avere il giudice applicato le pene accessorie in questione. Con il secondo motivo, deduceva la nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione, ai sensi dell’art. 125 cod. proc. pen., in ordine alle medesime pene accessorie, applicate benché estranee all’accordo tra le parti.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Il Collegio ha preliminarmente ricordato che l’art. 445, comma 1, cod. proc. pen. prevede l’inapplicabilità delle pene accessorie interdittive e inabilitative nei confronti di chi abbia patteggiato la pena in misura non superiore a due anni di reclusione. Tale previsione, di carattere premiale, riconosce all’imputato una contropartita per le ragioni di economia processuale e prevale sull’applicazione obbligatoria delle pene accessorie previste per la bancarotta fraudolenta.

La Corte ha precisato che l’art. 445 cod. proc. pen., come novellato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prevede deroghe all’inapplicabilità delle pene accessorie solo per le ipotesi espressamente indicate nel comma 1-ter, relative alle pene accessorie previste per i reati contro la pubblica amministrazione dall’art. 317-bis cod. pen.. Nessuna deroga è prevista per le pene accessorie di cui all’ultimo comma dell’art. 322 CCII.

Nel caso di specie, pertanto, le pene accessorie applicate dal giudice di merito devono ritenersi illegali. Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., la Corte ha proceduto alla loro diretta eliminazione, senza necessità di rinvio. Il secondo motivo di ricorso è stato ritenuto assorbito dalla fondatezza del primo. La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di principi giurisprudenziali consolidati hanno infine consentito la redazione della motivazione in forma semplificata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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