Reclamo ex art. 51 CCII riservato alle parti formali del giudizio di omologazione (Cass. civ. Sez. I n. 5948 del 16.03.2026)
La legittimazione a proporre reclamo avverso la sentenza di omologazione degli accordi di ristrutturazione spetta solo a chi ha assunto la qualità di parte formale nel giudizio di omologazione, non anche al creditore dissenziente che non abbia proposto opposizione, ancorché destinatario del cram down fiscale o previdenziale.