Indennità una tantum di vacanza contrattuale e assenza di diritto soggettivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20577 del 22.07.2025)
L’Accordo interconfederale del 23 luglio 1993 ha natura programmatica e non attribuisce posizioni di diritto soggettivo piene. L’indennità una tantum di vacanza contrattuale sorge solo se recepita dalla contrattazione collettiva nazionale, restando al giudice di merito l’interpretazione degli atti negoziali.