Inammissibile il ricorso per cassazione con motivi generici e rubriche monche (Cass. civ. Sez. V n. 20602 del 22.07.2025)
Il motivo di ricorso per cassazione deve essere articolato con specificità e completezza, con l’indicazione delle norme violate e delle affermazioni in diritto censurate. La rubrica monca e la genericità delle censure ne determinano l’inammissibilità, senza possibilità di integrazione successiva.