Prescrizione: la comunicazione con invito a transigere non interrompe il decorso (Cass. civ. Sez. II n. 19245 del 13.07.2025)
La comunicazione con cui il creditore quantifica il credito e invita il debitore a transigere non integra intimazione di pagamento e non interrompe la prescrizione. La motivazione per relationem a precedente conforme è valida se dà conto della fattispecie concreta.