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Auto sequestrata e confiscata: chi può chiederla in uso (Corte cost. n. 166/2026)

Con la sentenza n. 166 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata. La norma riguarda la destinazione dei beni sequestrati durante le operazioni antidroga e poi confiscati in via definitiva.

Il caso. Un’indagine su un’attività di trasporto e spaccio di stupefacenti aveva portato al sequestro di un’autovettura. L’imputato aveva patteggiato la pena e il giudice aveva disposto la confisca del veicolo. La Polizia municipale di Macerata aveva poi chiesto di poter usare quell’auto per i servizi antidroga, precisando però di non averla mai avuta in uso durante il sequestro e che, per l’elevato chilometraggio, difficilmente sarebbe interessata ad altri corpi di polizia.

Il dubbio del giudice. Il comma 4 dell’art. 100 prevede che i beni confiscati vengano assegnati, a richiesta, agli organi di polizia che ne hanno avuto l’uso dopo il sequestro, oppure, in via facoltativa, ad associazioni, comunità o enti che si occupano del recupero dei tossicodipendenti. Il giudice rimettente riteneva irragionevole che un corpo di polizia il quale non aveva mai avuto in uso il bene non potesse chiederne l’assegnazione dopo la confisca per impiegarlo in attività antidroga, mentre potevano chiederla soggetti privati attivi nel recupero. Invocava perciò l’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza e della disparità di trattamento.

La risposta della Corte. La Corte ha ritenuto la scelta del legislatore non irragionevole. Assegnare il bene a chi lo ha già utilizzato in via provvisoria garantisce la continuità dell’uso e, soprattutto, incentiva la richiesta di assegnazione già durante il sequestro: così si eliminano i costi di custodia, si valorizza il bene con l’uso effettivo e si riduce il rischio che si deteriori restando in deposito. Per la stessa ragione non è irragionevole non dare rilievo alle richieste tardive degli organi di polizia. Quanto alle associazioni di recupero, la loro assegnazione è residuale e può servire anche a vendere il bene e destinare il ricavato alle finalità di recupero; in mancanza di richieste si procede alla vendita, e il comma 5 prevede che il ricavato sia riassegnato anche per le attività di recupero dei tossicodipendenti.

Il criterio. La Corte ha precisato che la destinazione dei beni confiscati è oggetto di un’ampia discrezionalità del legislatore e che la deroga alla vendita può consistere nell’assegnazione a soggetti pubblici o privati, senza una preferenza per i primi. La non irragionevolezza va perciò valutata solo in relazione alla idoneità della destinazione a raggiungere le finalità previste.

I limiti della decisione. Sulla seconda censura, quella di disparità rispetto ad altre norme che assegnano beni confiscati, la Corte ha osservato che è lo stesso giudice rimettente a riconoscerne l’eterogeneità, tanto che non possono essere assunte a termine di paragone. La Corte ha anche esaminato una modifica normativa sopravvenuta, che ha ampliato la confisca obbligatoria per autoveicoli e altri beni mobili usati o che hanno agevolato i reati in materia di stupefacenti, ma l’ha ritenuta irrilevante nel caso concreto, perché il veicolo era stato sequestrato proprio in un’operazione antidroga. Non ha quindi restituito gli atti al giudice.

Cosa cambia in pratica. La regola resta quella di prima: chi ha già avuto in uso il bene durante il sequestro ha titolo preferenziale per ottenerlo dopo la confisca; un corpo di polizia che non lo ha mai avuto non può chiederlo in assegnazione, anche se intende usarlo per servizi antidroga. Resta ferma la possibilità, per associazioni e comunità di recupero, di chiedere il bene, e in mancanza di richieste si procede alla vendita, con il ricavato destinato anche alle attività di recupero. Per chi ha subito la confisca dell’auto, quindi, nulla cambia rispetto a prima.

Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/166

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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