Trattenimento dei richiedenti asilo: chi decide e come si ricorre (Corte cost. ord. n. 167/2026)
Con l’ordinanza n. 167 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità di alcune questioni e la manifesta infondatezza di altre, sollevate dalla Corte d’appello di Lecce, sezione immigrazione, in composizione monocratica, contro gli artt. 16, 18, 18-bis e 19 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 2024, n. 187. Le norme riguardano chi deve decidere sulla convalida e sulla proroga del trattenimento dello straniero che chiede protezione internazionale e come si può ricorrere contro quella decisione. La Corte ha riunito i giudizi, ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sugli artt. 18, comma 1, lettera a), numero 2), 18-bis, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), e 19, e ha dichiarato manifestamente infondate quelle sugli artt. 16, commi 1, lettera b), e 2, 18, comma 1, lettere a), numeri 1) e 3), e b), e 18-bis, comma 1, lettera a).
Il caso. Il questore di Brindisi aveva chiesto alla Corte d’appello di Lecce di convalidare o prorogare il trattenimento di alcune persone straniere, già trattenute perché irregolari, che nel frattempo avevano presentato domanda di protezione internazionale. In quei giudizi la Corte d’appello ha sospeso le decisioni e ha chiesto alla Corte costituzionale di verificare le norme che le attribuiscono questa competenza e che regolano il ricorso per cassazione contro i suoi provvedimenti.
Il dubbio del giudice. Secondo il giudice rimettente, spostare queste decisioni dalla sezione specializzata del tribunale alla Corte d’appello, in composizione monocratica, sarebbe irragionevole e contrasterebbe con il principio del giudice naturale precostituito per legge, oltre che con l’uso della decretazione d’urgenza. Inoltre, il termine di cinque giorni per ricorrere in cassazione e la limitazione dei motivi, senza il vizio di motivazione, comprimerebbero il diritto di difesa rispetto alle garanzie convenzionali ed europee.
La risposta della Corte. La Corte ha ricordato che una sua precedente sentenza, la n. 205 del 2025, aveva già esaminato le stesse norme: aveva dichiarato inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni sul ricorso in cassazione e sull’art. 19, perché riguardano un grado successivo del processo, e non fondate quelle sulla competenza, escludendo violazioni degli artt. 77, 3, 25 e 102 della Costituzione. Le nuove ordinanze ripetono gli stessi argomenti, senza aggiungerne di nuovi, e quindi la Corte ha chiuso con le formule della manifesta inammissibilità e della manifesta infondatezza.
Il criterio. La Corte ha anche spiegato che la competenza si fissa in base alle norme vigenti quando il questore adotta il provvedimento di trattenimento. Il fatto che nel 2026 una nuova legge abbia ripristinato la competenza delle sezioni specializzate e un ricorso in cassazione secondo le regole del processo civile non cambia nulla per i giudizi già avviati: per quelli continua ad applicarsi la disciplina precedente, come prevede espressamente la nuova legge.
Cosa cambia in pratica. Per le persone coinvolte nei procedimenti davanti alla Corte d’appello di Lecce non cambia niente: i giudizi riprendono e saranno decisi applicando le norme del 2024, che restano valide. Chi si trova in una situazione simile in altri uffici giudiziari segue le stesse regole, finché il provvedimento del questore è stato adottato prima del 12 giugno 2026. La decisione non dice che le norme sono contrarie alla Costituzione: le questioni sul ricorso in cassazione non sono state esaminate nel merito, perché premature, e quelle sulla competenza sono state ritenute infondate. Resta l’invito, già rivolto al legislatore, a controllare nel tempo se il nuovo assetto funziona e a correggerlo se crea difficoltà.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/167
Nota della Redazione
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