Autosufficienza del ricorso e obbligo di presentazione per il recidivo (Cass. pen. Sez. III n. 20946 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6, comma 5, legge n. 401/1989 deve essere interpretato nel senso che il giudice della convalida non deve dar conto del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento del questore quando la condotta sia stata posta in essere nel triennio successivo al precedente divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono le competizioni sportive. Né deve motivare su tale pericolosità se la condotta è stata tenuta decorsi tre anni dalla cessazione del precedente divieto, sempre che il destinatario non abbia mai chiesto la cessazione degli effetti pregiudizievoli o questa non gli sia stata concessa. Il pubblico ministero che ricorra per violazione di legge assumendo la recidiva è però tenuto al rispetto del principio di autosufficienza del ricorso: la sola asserzione della circostanza, priva di riscontro negli atti, non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità.
Il Fatto
Il Questore di Bergamo adottava nei confronti di un soggetto un provvedimento del 10.02.2026 recante il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive e la prescrizione di comparire personalmente, in occasione delle competizioni, presso un Commissariato di pubblica sicurezza.
Il Gip del Tribunale di Bergamo, con ordinanza del 13.02.2026, non convalidava il provvedimento nella parte relativa all’obbligo di presentazione personale. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, deducendo un unico motivo di violazione di legge: il giudice non avrebbe tenuto conto dell’automatismo introdotto dall’art. 6, comma 5, legge n. 401/1989 per il soggetto già destinatario del divieto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione della norma. L’art. 6, comma 5, legge 13 dicembre 1989, n. 401 prevede che il provvedimento del questore, quando sia emesso nei confronti di soggetto già in precedenza sottoposto ad analoga misura, sia sempre accompagnato dall’ulteriore prescrizione dell’obbligo di presentazione personale, con durata del divieto o della prescrizione non inferiore a cinque e non superiore a dieci anni.
Su questa base la Suprema Corte ribadisce un principio già affermato: il giudice della convalida, se la condotta è stata posta in essere nel triennio successivo al precedente divieto, non deve mai dar conto del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario. Se invece la condotta è stata tenuta decorsi tre anni dalla cessazione del precedente divieto, l’onere motivazionale resta escluso purché il destinatario non abbia mai chiesto la cessazione degli effetti pregiudizievoli o questa non gli sia stata concessa.
Nel percorso argomentativo la Corte richiama il precedente Sez. III n. 19640 del 01.02.2024, dep. 17.05.2024, che ha enunciato la medesima regola.
La decisione non si arresta però sul piano sostanziale. Il ricorrente aveva soltanto asserito che la condotta era stata posta in essere nel triennio successivo a un precedente divieto e che non ricorrevano le eccezioni sopra richiamate. La Corte rileva che tale allegazione, priva del supporto degli atti, non soddisfa l’ineludibile principio di autosufficienza del ricorso: il giudice di legittimità non può essere chiamato a colmare la lacuna attraverso l’esame diretto del fascicolo.
Ne consegue che il ricorso del pubblico ministero è inammissibile. Il principio sostanziale resta fermo, ma la sua invocazione in sede di legittimità esige che il vizio di violazione di legge sia rappresentato con completezza e con indicazione degli elementi da cui risulta la condizione di recidiva che fonda l’automatismo.
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Nota della Redazione
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