Inesistenza oggettiva dell’operazione e irrilevanza della buona fede del contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 20993 del 20.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, una volta accertata l’assenza dell’operazione, non è configurabile la buona fede del contribuente, il quale sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo. È inammissibile, per il vizio di “coacervo”, il motivo di ricorso per cassazione che commischi inestricabilmente la censura di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. con quella di omessa motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. La parte che deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia su un motivo di appello deve precisare, a pena di inammissibilità, di averlo mantenuto nel giudizio di merito fino alla precisazione delle conclusioni.
Il Fatto
La società contribuente proponeva opposizione avverso l’avviso di accertamento con cui, per l’anno d’imposta 2014, l’Amministrazione finanziaria contestava un maggior reddito IRES, IRAP e una maggiore IVA, in ragione dell’inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate dalla ditta fornitrice, rivelatasi, all’esito di separato accertamento, una società “cartiera”.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la decisione veniva confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale, sul presupposto dell’inconfutabile natura di “cartiera” della fornitrice e della inidoneità della documentazione bancaria a dimostrare l’effettiva esecuzione della prestazione. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, articolato su due motivi, cui resisteva l’Agenzia delle Entrate, mentre la società depositava anche una domanda di definizione agevolata della controversia, poi negata dall’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, entrambi dichiarati inammissibili, sebbene il secondo sia stato altresì valutato come infondato.
Il primo motivo, censurando la nullità della sentenza per violazione degli artt. 99, 112, 115 e 132 cod. proc. civ. e per omessa motivazione, è stato ritenuto “coacervato”, ossia caratterizzato dalla commistione di censure diverse e logicamente confliggenti. La Corte ha chiarito che il vizio di omessa pronuncia, ex art. 112 cod. proc. civ., ricorre solo quando il giudice ometta integralmente un provvedimento, mentre il vizio di omessa motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., presuppone un esame della questione affetto da totale pretermissione di un fatto storico. Le doglianze relative alla mancata considerazione delle fatture per schede carburante e pranzi aziendali sono state giudicate estranee al paradigma normativo dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., riguardando mere deduzioni e questioni, non specifici fatti storici decisivi e controversi.
Quanto al profilo della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la Corte ha rilevato l’inammissibilità per non aver la ricorrente dedotto di aver ritualmente coltivato la questione in appello, non essendovi traccia nei motivi d’appello delle questioni relative alle schede carburante o ai pranzi aziendali.
Il secondo motivo, di difficile intelligibilità per la generica evocazione del principio di buona fede, è stato dichiarato inammissibile per mancata indicazione delle disposizioni violate e infondato poiché imperniato sull’erroneo presupposto di operazioni soggettivamente inesistenti, laddove la contestazione riguardava operazioni oggettivamente inesistenti. In tale ultima ipotesi, ha precisato la Corte richiamando i propri precedenti, non rileva la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l’assenza dell’operazione, non è configurabile la buona fede di chi sa se e in quale misura ha ricevuto il bene o la prestazione. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alla refusione delle spese e alla declaratoria dei presupposti per il contributo unificato.
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Nota della Redazione
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