Il dovere di autonoma valutazione dell’amministrazione non legittima l’istruttoria disciplinare acritica (C.G.A.R.S. n. 561 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In virtù dell’autonomia tra ordinamento penale e disciplinare, l’amministrazione può utilizzare gli elementi istruttori raccolti in sede penale senza ripetere l’accertamento dei fatti. Il dovere di autonoma valutazione non si esaurisce però in una mera riqualificazione giuridica del fatto storico, ma implica un esame complessivo di tutte le circostanze rilevanti, incluse quelle a discolpa. E’ illegittima la sanzione disciplinare irrogata sulla base di un recepimento acritico delle dichiarazioni accusatorie, senza la verifica di credibilità imposta dalla sussistenza di un astratto interesse etero-accusatorio. Integra inoltre difetto di istruttoria la mancata valutazione di una precedente archiviazione disposta dall’autorità disciplinare competente e il diniego della prova testimoniale richiesta dall’incolpato su circostanze decisive.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una condotta posta in essere nel settembre 2015 da un militare della Guardia di Finanza, il quale, nel corso di un’attività di polizia giudiziaria, contattava telefonicamente un soggetto informato sui fatti con modalità e toni percepiti come minacciosi. Il procedimento penale per tentata estorsione si concludeva con decreto di archiviazione del G.I.P. per infondatezza della notizia di reato.
L’amministrazione avviava un procedimento disciplinare per i medesimi fatti e irrogava la sanzione di tre giorni di consegna. Il ricorso gerarchico veniva respinto: il Comando disconosceva valore alla precedente archiviazione del 2017 disposta dall’autorità disciplinare competente, perché la relativa comunicazione via e-mail non risultava protocollata. Il TAR Sicilia accoglieva il ricorso del militare e annullava la sanzione per difetto di motivazione e d’istruttoria. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza proponevano appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto il principio, affermato dal Consiglio di Stato n. 3824 del 2019, dal Consiglio di Stato n. 3281 del 2022 e dal Consiglio di Stato n. 8171 del 2025, secondo cui l’amministrazione può utilizzare gli accertamenti penali senza ripeterne l’istruttoria. Tale principio, corretto in astratto, non può però svuotare l’obbligo di un’istruttoria completa, imparziale e rispettosa del diritto di difesa.
Il dovere di autonoma valutazione impone un esame complessivo di tutte le circostanze, incluse quelle a discolpa. Il TAR ha correttamente individuato un primo vizio nel recepimento acritico delle dichiarazioni della persona offesa, privo di quella verifica di credibilità che la situazione esigeva stante l’astratto interesse a rendere dichiarazioni etero-accusatorie.
Assume rilievo dirimente la questione della precedente archiviazione del 2017. La risposta dell’amministrazione, secondo cui l’atto sarebbe privo di valore perché non protocollato, rivela un eccesso di formalismo irragionevole: la comunicazione tramite posta elettronica istituzionale tra superiore gerarchico e militare costituisce atto amministrativo a tutti gli effetti, la cui validità sostanziale non può essere negata per la mancata apposizione di un numero di protocollo.
Ancor più grave è il diniego della prova testimoniale richiesta dall’incolpato, diretta a escutere il colonnello che aveva disposto l’archiviazione. La testimonianza era necessaria per chiarire natura e portata di quella determinazione, l’eventuale autorizzazione del contatto telefonico e il contesto operativo generale. Il rifiuto ha privato il procedimento di un apporto conoscitivo potenzialmente fondamentale.
Il vizio non risiede nell’aver usato gli atti penali, ma nell’averlo fatto in modo parziale e acritico, ignorando una precedente valutazione disciplinare di segno contrario e rifiutando di approfondire le prove offerte dalla difesa. La combinazione di tali omissioni integra un grave difetto di istruttoria. L’appello è pertanto respinto, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell’amministrazione appellante alle spese di lite.
Nota della Redazione
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