Autonomia delle rationes decidendi e onere di censura in appello (Cass. civ. Sez. I n. 12792 del 10.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non investe la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, limitandosi a censurare una statuizione ulteriore e autonoma. Quando il giudice d’appello dichiara inammissibile un motivo per difetto di censura di una statuizione del tribunale, è onere del ricorrente contestare proprio quel difetto di censura, non già riproporre nel merito la questione di primo grado. Ciascuna ragione autonoma posta a fondamento della decisione impugnata è idonea, da sola, a sostenerne il dispositivo e deve essere specificamente aggredita con il ricorso per cassazione. Il difetto di censura della ratio assorbente rende il motivo inammissibile, restando precluso l’esame nel merito delle questioni sostanziali pure prospettate.

Il Fatto

Una società in accomandita semplice stipulava con una banca un mutuo fondiario, assistito da garanzia ipotecaria di terzi e da garanzia consortile, con piano di ammortamento alla francese. A seguito dell’inadempimento, la banca comunicava la risoluzione del contratto.

I garanti, terzi datori di ipoteca, convenivano la banca dinanzi al tribunale, chiedendo la nullità della clausola sugli interessi per contrarietà alla normativa antiusura, in subordine la nullità per violazione della trasparenza bancaria con ricalcolo al tasso sostitutivo, l’illegittimità della segnalazione alla centrale rischi e il risarcimento dei danni. Il tribunale respingeva le domande; la corte d’appello dichiarava inammissibile l’appello e confermava la decisione. I garanti ricorrevano in cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione della normativa antiusura e della trasparenza, sostenendo che nel calcolo del tasso effettivo globale non erano state incluse spese di istruttoria e di garanzia, sì da rendere il tasso moratorio superiore alla soglia di legge.

La Corte rileva che la corte d’appello aveva dichiarato inammissibile il motivo per difetto di censura della statuizione del tribunale sul difetto di prova del collegamento tra le spese e l’erogazione del credito, nonché sulla genericità del calcolo dedotto. I ricorrenti si limitano a censurare la statuizione di infondatezza nel merito, senza contestare la ratio dell’inammissibilità: onere rimasto inadempiuto.

Il secondo motivo contesta l’applicazione del piano di ammortamento alla francese, che genererebbe un regime composto e non semplice, facendo lievitare il costo del finanziamento, e deduce la necessità di una consulenza tecnica d’ufficio.

Anche tale motivo è inammissibile. La corte d’appello aveva dichiarato inammissibile il gravame per difetto di contestazione della statuizione di tardività della deduzione, assunta dal tribunale: i ricorrenti sostengono la tempestività in primo grado, ma non aggrediscono la statuizione dell’omessa censura in appello.

La Corte ribadisce così il principio per cui ciascuna autonoma ragione decisoria deve essere specificamente censurata: il ricorso che non investa la ratio dell’inammissibilità è a sua volta inammissibile. Segue la condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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