Autoriciclaggio e motivi nuovi in appello: limiti del petitum (Cass. pen. Sez. II n. 34970 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di impugnazioni, la facoltà di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, restando ammissibili solo le ragioni giuridiche ulteriori ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, e non le censure che allargano il petitum senza essere state tempestivamente formalizzate. Ai fini dell’integrazione del reato di autoriciclaggio, non occorre che la condotta di impiego, sostituzione o trasferimento impedisca in assoluto l’identificazione della provenienza delittuosa, essendo sufficiente una qualunque attività concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti. La successiva tracciabilità delle operazioni, conseguente alle indagini poste in essere dopo la consumazione del reato, non esclude l’idoneità ex ante della condotta a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa. In tema di pene sostitutive, è onere dell’appellante supportare la richiesta con specifiche deduzioni e il mancato assolvimento comporta l’inammissibilità originaria della richiesta.

Il Fatto

La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara non doversi procedere per mancanza di querela quanto a un capo e per intervenuta prescrizione quanto ad altri, confermando la penale responsabilità dell’imputato per il delitto di autoriciclaggio e per due omissioni di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il difensore ricorre per cassazione deducendo l’erronea declaratoria di inammissibilità di un motivo nuovo, l’insussistenza della capacità dissimulatoria delle operazioni, vizi di motivazione sui capi relativi alle dichiarazioni omesse e l’omessa pronuncia sull’istanza di applicazione delle pene sostitutive. Il ricorrente deposita personalmente, in data 7 e 21 ottobre 2025, una memoria integrativa con allegati.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva in via preliminare l’inammissibilità della memoria e degli allegati, perché l’atto risulta sottoscritto personalmente dall’imputato e non da un avvocato cassazionista, e perché i documenti non sono producibili direttamente innanzi alla Corte di legittimità.

Sui primi due motivi, esaminati congiuntamente, il Collegio ricostruisce il meccanismo truffaldino: la vendita di inesistenti crediti di imposta, i pagamenti dei cessionari sul conto di una società riconducibile all’imputato e il successivo impiego di parte delle somme. Quanto alla questione sul trasferimento della somma confluita sul conto societario, la Corte conferma l’inammissibilità del motivo nuovo, non ricollegabile ai capi e ai punti originariamente dedotti in appello, richiamando il principio secondo cui i motivi nuovi devono costituire sviluppo dei motivi principali e non allargare il petitum con censure non tempestive (Sez. VI n. 36206 del 30.09.2020). Irrilevante è che la Corte territoriale, dopo averne dichiarato l’inammissibilità, abbia comunque affrontato il motivo nel merito.

Sulla capacità dissimulatoria dei bonifici, il Collegio richiama il principio per cui è sufficiente una qualunque attività concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla provenienza (Sez. II n. 36121 del 24.05.2019) e quello per cui la tracciabilità successiva non esclude l’idoneità ex ante della condotta (Sez. II n. 16908 del 05.03.2019). Le specifiche causali dei bonifici non valgono a escludere il reato, poiché i trasferimenti partivano da un conto di società amministrata da un terzo e non riconducibile all’imputato.

Manifestamente infondato è il motivo sui capi relativi alle omissioni dichiarative: le sentenze di merito sono congruamente motivate e non emerge alcun travisamento del materiale probatorio. Il fatto che la documentazione contabile fosse asseritamente contenuta in apparati in sequestro resta a livello del dichiarato dell’imputato, il quale, unico depositario delle scritture tenute in forma informatica, avrebbe dovuto indicarne la chiave di accesso.

Inammissibile per genericità è infine il motivo sulle pene sostitutive: la richiesta, formulata solo in sede dibattimentale, non è supportata da alcun elemento idoneo a fondarne l’accoglimento, con conseguente inammissibilità originaria (Sez. II n. 14168 del 25.03.2025; Sez. II n. 1188 del 22.11.2024). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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