Riciclaggio a forma libera anche con accrediti tracciabili su carta prepagata (Cass. pen. Sez. II n. 34968 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di riciclaggio di cui all’art. 648-bis cod. pen. qualsiasi condotta idonea non solo a impedire in modo definitivo, ma anche soltanto a rendere difficoltoso l’accertamento della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità. Trattandosi di delitto a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, la fattispecie è realizzabile con modalità frammentarie e progressive, anche mediante accrediti su carta prepagata o trasferimenti tra conti diversamente intestati e accesi presso istituti differenti, e ciò anche quando le operazioni siano tracciabili e il conto sia riconducibile all’agente. La tracciabilità dell’operazione e l’immediata identificabilità del suo autore non escludono, di per sé, la configurabilità del reato, rilevando unicamente l’attitudine della condotta a ostacolare l’individuazione della provenienza illecita. Il diverso delitto di ricettazione si distingue dal riciclaggio sul piano dell’elemento materiale, per l’idoneità della condotta a ostacolare l’identificazione della provenienza del bene, e su quello soggettivo, per il dolo generico di trasformazione della cosa al fine di impedirne l’identificazione. È infine inammissibile, per tardività, il motivo di ricorso con cui si deduca una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado senza contestare specificamente il riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata.

Il Fatto

La vicenda processuale trae origine da una contestazione di riciclaggio aggravato dalla provenienza del denaro da una truffa. All’imputato, senza che gli fosse contestato il concorso nel reato presupposto, si addebitava di essersi fatto trasferire sulla propria carta prepagata parte del denaro provento di una truffa, mediante due ricariche recanti una causale fittizia relativa all’acquisto di auto d’epoca. Le operazioni risalivano al gennaio 2017.

Il G.u.p. del Tribunale di Reggio Emilia, all’esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato, escludendo la contestata recidiva e applicando la riduzione per il rito. La Corte di Appello di Bologna aveva confermato la condanna. Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto e la mancata applicazione della diminuzione di pena prevista dal quarto comma dell’art. 648-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

Investita del ricorso, la Corte ha anzitutto rilevato l’ontologica contraddizione della tesi difensiva: il medesimo difensore, nel giudizio di gravame, aveva sostenuto che l’imputato non avesse concorso nei reati contestati al coimputato, salvo poi dedurre in cassazione un suo concorso nel reato presupposto di truffa. Sul piano sostanziale, il Collegio ha osservato che la Corte territoriale aveva ricostruito i fatti in modo conforme al G.u.p. e con motivazione congrua, non manifestamente illogica e priva di vizi rilevabili in sede di legittimità, spiegando le ragioni per le quali non è configurabile alcun concorso dell’imputato nella truffa presupposta.

La Corte ha ribadito che l’art. 648-bis cod. pen. configura un delitto a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, realizzabile anche con modalità frammentarie e progressive. Integra quindi un autonomo atto di riciclaggio qualsiasi prelievo o trasferimento di somme successivo a precedenti versamenti, pur se eseguito mediante il trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto a un altro diversamente intestato e acceso presso un differente istituto di credito. Gli accrediti contestati, per il loro essere finalizzati a rendere difficile l’accertamento della provenienza, sono stati ritenuti idonei a integrare la fattispecie.

Quanto alla dedotta riqualificazione nel meno grave delitto di ricettazione, la Corte ha richiamato il criterio distintivo tra le due fattispecie. Il riciclaggio si differenzia dalla ricettazione per l’elemento materiale, connotato dall’idoneità ad ostacolare l’identificazione della provenienza del bene, e per l’elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l’identificazione. Nel caso concreto, l’azione consistita nel consentire l’accredito delle somme provento di delitto sulla propria carta è stata giudicata indubbiamente idonea a ostacolare o comunque a rendere difficoltosa l’individuazione della provenienza delittuosa del denaro.

Il secondo motivo di ricorso è stato invece dichiarato inammissibile. La questione relativa alla mancata applicazione del quarto comma dell’art. 648-bis cod. pen. non risultava proposta in sede di appello, con conseguente operatività della sanzione di cui all’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. La Corte ha ricordato che è inammissibile il ricorso con cui si deduca una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si contesti specificamente il riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata. Per completezza, ha aggiunto che la pena irrogata rientra comunque nella forbice edittale del delitto di riciclaggio e non può ritenersi illegale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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