Ricorso in Cassazione inammissibile se ripropone i motivi di appello (Cass. pen. Sez. II n. 34971 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, dovendosi considerare tali motivi non specifici ma soltanto apparenti. Il vizio di aspecificità estrinseca si configura quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, non potendo il ricorrente ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Parimenti inammissibile è il ricorso che proponga una valutazione delle risultanze processuali alternativa a quella dei giudici di merito, poiché il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alle ipotesi tassative della carenza, della manifesta illogicità e della contraddittorietà.
Il Fatto
Due imputati impugnano con separati ricorsi la sentenza della Corte di appello di Venezia, che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Venezia: il primo per il reato di riciclaggio, il secondo per plurime truffe aggravate contestate in relazione a un articolato meccanismo fraudolento posto in essere tramite una concessionaria di autoveicoli.
I ricorrenti deducono vizi di motivazione e violazione di legge in punto di responsabilità, di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di determinazione della pena e di statuizioni civili, riproponendo sostanzialmente i motivi già esposti con gli atti di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che entrambi i ricorsi si risolvono nella mera reiterazione dei motivi di appello e nella prospettazione di una rilettura delle emergenze processuali alternativa a quella dei giudici di merito. Il confronto tra gli atti di appello e i ricorsi evidenzia come questi ultimi non si confrontino realmente con le argomentazioni della sentenza impugnata, complessivamente considerata.
Da qui la configurazione del vizio di aspecificità estrinseca, che ricorre quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Il ricorrente non può limitarsi a evidenziare formalmente le affermazioni del provvedimento censurato senza confrontarsi con esse, poiché in tal caso i motivi omettono di assolvere la tipica funzione di critica argomentata. La Corte richiama sul punto la propria giurisprudenza, tra cui Sez. 4 n. 19634 del 14.03.2024 e Sez. 2 n. 42046 del 17.07.2019.
Discende da tale rilievo un’ulteriore causa di inammissibilità: sono inammissibili i ricorsi fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi considerare gli stessi non specifici ma soltanto apparenti.
La Corte osserva infine che tutti i motivi in punto di responsabilità, di circostanze attenuanti generiche, di determinazione della pena e di statuizioni civili si risolvono in una valutazione alternativa delle risultanze processuali, non scrutinabile in sede di legittimità. Il compito del giudice di cassazione non è stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, ma verificare la conformità della sentenza alla legge sostanziale e processuale, con controllo sulla motivazione limitato alle ipotesi tassative della carenza, della manifesta illogicità e della contraddittorietà.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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