Rifiuti: la mancata approvazione ARERA del PEF è potere simmetrico a quello di approvazione (TAR Lombardia n. 3505 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata approvazione da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente dell’aggiornamento del Piano Economico Finanziario validato dall’Ente Territorialmente Competente costituisce evenienza automatica e simmetrica rispetto al potere di approvazione, collegata all’esito negativo del controllo di coerenza regolatoria. In tale evenienza l’Autorità conserva il potere di escludere incrementi dei corrispettivi all’utenza finale, quale potere strumentale rispetto alla funzione di approvazione delle tariffe, senza necessità di attivare il diverso istituto dell’approvazione con modificazioni. La mancata approvazione della tariffa, avendo la determinazione tariffaria valenza unitaria, determina altresì la mancata approvazione delle sue singole componenti, incluso il fattore di sharing.
Il Fatto
Una società e un raggruppamento di imprese, gestori del servizio di igiene urbana in diversi Comuni della Regione Puglia, impugnavano la deliberazione ARERA n. 591/2025/R/RIF del 30 dicembre 2025. Con tale atto l’Autorità concludeva con esito negativo il procedimento di verifica di coerenza regolatoria dell’aggiornamento biennale 2024-2025 del PEF, già validato dall’Agenzia Territoriale della Regione Puglia, escludendo incrementi dei corrispettivi all’utenza finale e disponendo il recupero delle differenze tariffarie a valere sulla prima approvazione utile.
I ricorrenti deducevano l’illegittimità della delibera per mancata attivazione del potere di approvazione con modificazioni, nonché per la mancata approvazione della componente tariffaria relativa al c.d. fattore di sharing, qualificato come premialità dovuta al gestore. Il Comune di Fasano eccepiva l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. I giudizi, riuniti per connessione, erano trattenuti in decisione all’udienza del 26 giugno 2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità, rilevando l’interesse dei gestori a contestare un provvedimento che esclude riconoscimenti economici a loro favore. Ha quindi richiamato l’Adunanza Plenaria n. 16 del 2025, secondo cui il sindacato del giudice amministrativo sui poteri regolatori delle Autorità indipendenti è di tipo non sussuntivo ma funzionale, incentrato su ragionevolezza e proporzionalità, senza possibilità di sostituire la valutazione dell’organo istituzionalmente competente.
Nel merito, la censura sulla mancata attivazione dell’approvazione con modifiche è stata ritenuta infondata. La disciplina regolatoria di cui agli artt. 7 e 8 della delibera ARERA n. 363/2021 e all’art. 8.4 della delibera n. 389/2023 collega l’approvazione all’esito positivo del controllo. In caso di esito negativo, il potere dell’Autorità non può che essere quello speculare della non approvazione, consentendo all’ETC il riesercizio del potere. Imporre l’approvazione con modificazioni equivarrebbe a sostituirsi a una competenza istituzionale esclusiva dell’Autorità.
Quanto all’effetto della mancata approvazione, il Collegio ha precisato che continuano ad applicarsi, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’organismo competente, secondo la ratio dell’art. 7.8 della delibera n. 363/2021, evitando soluzioni di continuità nell’erogazione del servizio. ARERA ha inoltre indicato puntualmente le ragioni del diniego, come dimostra l’avvio del procedimento di riesame da parte dell’AGER.
Infine, la clausola di esclusione degli incrementi tariffari, contenuta nel punto 6 della delibera n. 409/2025, costituisce esercizio di un potere strumentale rispetto alla funzione di approvazione delle tariffe attribuita dall’art. 1, comma 527, lett. h), della legge n. 205/2017. Il fattore di sharing, componente della tariffa, non può essere approvato separatamente, attesa la valenza unitaria della determinazione tariffaria. I ricorsi sono stati pertanto respinti, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.