Acquisizione sanante ex art. 42-bis e occupazione sine titolo (TAR Puglia n. 488 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 si applica a tutte le ipotesi in cui un bene immobile altrui sia utilizzato e modificato dall’amministrazione per scopi di interesse pubblico, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, quale che sia la ragione che abbia determinato l’assenza del titolo legittimante la disponibilità del bene. La pubblica amministrazione ha l’obbligo giuridico di esaminare le istanze dei proprietari volte ad attivare il procedimento di acquisizione sanante, al fine di far cessare la situazione di occupazione sine titulo. Le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell’interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del medesimo articolo, anche quando il proprietario attuale sia diverso da colui che ha ricevuto le somme, in quanto subentrante a titolo particolare nella proprietà del bene, acquistato nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la delibera consiliare con cui il Comune aveva disposto l’acquisizione sanante, ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, di un suolo di sua proprietà, già oggetto di occupazione d’urgenza risalente al 1977 per la realizzazione di una strada extraurbana e delle aree laterali funzionali all’opera. L’interessato lamentava la carenza del presupposto di fatto legittimante il provvedimento, deducendo che l’acquisizione non avrebbe potuto riguardare le aree laterali alla strada, non trasformate e mai destinate a uso pubblico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato, ricostruendo in via preliminare la vicenda: l’occupazione d’urgenza, disposta con ordinanza sindacale del 1977, aveva riguardato l’intera superficie necessaria e utile per la realizzazione dell’infrastruttura viaria, comprensiva delle aree laterali funzionali all’opera. La realizzazione di “muretti laterali” e “cunette laterali” e il successivo utilizzo delle aree per finalità pubbliche di viabilità e di parcheggio hanno comprovato la loro irreversibile trasformazione e la piena disponibilità dell’ente sui fondi.
In punto di diritto, il Tribunale ha richiamato il principio espresso dall’Adunanza plenaria n. 5 del 2020, secondo cui la disposizione di cui all’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 si applica ogni qualvolta un bene sia utilizzato e modificato dall’amministrazione per scopi di interesse pubblico in assenza di un titolo legittimante, quale che sia la ragione di tale assenza. Nella specie, la circostanza che l’iter espropriativo non fosse mai stato completato e che le aree fossero state detenute e utilizzate per quasi cinquant’anni per finalità pubbliche integrava il presupposto richiesto dalla norma.
Quanto alla dedotta illegittimità dello scomputo delle somme già corrisposte ai precedenti proprietari, il Collegio ha osservato che l’art. 42-bis, comma 2, d.P.R. n. 327/2001 dispone la detrazione delle somme eventualmente già erogate a titolo di indennizzo, maggiorate dell’interesse legale, da quelle dovute ai sensi del medesimo articolo. Tale disposizione trova applicazione anche nell’ipotesi in cui il proprietario attuale sia diverso da colui che ha ricevuto le somme, atteso che il ricorrente aveva acquistato il bene in epoca successiva all’occupazione e alla corresponsione delle indennità, succedendo a titolo particolare nella proprietà e nello stato di fatto e di diritto in cui essa si trovava.
Alla luce di tali considerazioni, i motivi di ricorso sono stati respinti, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità e della risalenza della controversia.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.