Autorizzazione casa funeraria e utilizzo di istruttoria già acquisita (Cons. Stato n. 2135 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione all’esercizio di casa funeraria non è illegittima per il solo fatto che l’Amministrazione utilizzi elementi istruttori già acquisiti in un precedente procedimento autorizzativo, ove le condizioni per il rilascio del nuovo titolo risultino già accertate. La circostanza che il parere ASL sia stato reso in seno al precedente procedimento non ne inficia la validità, se esso si riferisce espressamente all’attività di casa funeraria e dà conto del sopralluogo e della verifica della dotazione impiantistica. La censura che deduce la necessità di una nuova e autonoma istruttoria è generica se non indica quali specifici requisiti di settore sarebbero rimasti privi di accertamento. L’appello che non muova specifiche critiche ai capi della sentenza impugnata incorre nel vizio di cui all’art. 101, comma 1, cod. proc. amm., non essendo sufficiente illustrare le differenze generali tra le due attività.
Il Fatto
La controversia riguarda l’autorizzazione rilasciata dal SUAP del Comune di Leverano alla società appellata per l’esercizio dell’attività di casa funeraria, in variazione della precedente autorizzazione all’esercizio della sala del commiato. L’odierna appellante, esercente analoga attività nel medesimo Comune, ha impugnato la determina dirigenziale, la relazione tecnica di asseverazione integrativa all’agibilità e il parere ASL richiamato nel procedimento, chiedendo altresì il ristoro dei danni.
Il TAR Puglia – Lecce ha respinto il ricorso con sentenza in forma semplificata. L’appellante ha quindi proposto appello, censurando la sentenza laddove il primo giudice aveva ritenuto irrilevante l’avvenuta regolarizzazione e legittimo l’impiego di documentazione acquisita nel precedente procedimento. Nel giudizio si è costituita la controinteressata.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Sul primo motivo, il Collegio osserva che le ragioni soggettive che hanno indotto la controinteressata a presentare l’istanza non assumono rilievo autonomo, se non si riverberano sulla funzione assegnata dall’ordinamento all’autorizzazione. Non sono oggetto del giudizio né il titolo relativo alla sala del commiato, oggetto di separata controversia definita con conferma in appello, né le modalità di esercizio della precedente autorizzazione. Le segnalazioni dell’appellante e la sanzione amministrativa irrogata alla controinteressata — relativa al d. lgs. n. 285 del 1992 per collocazione non autorizzata di targhe — non assumono portata decisiva.
Quanto al secondo motivo, il Collegio rileva che l’appellante ha censurato il parere ASL assumendo che esso non avesse a oggetto la dotazione impiantistica, esaminata solo su base documentale. Sul punto il Consiglio di Stato si era già pronunciato con Cons. St., sez. IV, 20 ottobre 2025 n. 8101, ritenendo infondata la censura di difetto di motivazione del medesimo parere per genericità e perché in esso si dà atto del sopralluogo e della descrizione dettagliata degli ambienti. La doglianza, quindi, è infondata.
Il Collegio afferma il principio secondo cui l’appello deve contenere specifiche censure avverso i capi della sentenza gravata, richiamando l’art. 101, comma 1, cod. proc. amm. e Cons. St., sez. III, 4 settembre 2025 n. 7204. L’appellante ha esposto le proprie tesi senza muovere critiche puntuali alla motivazione del primo giudice, così non mettendo il giudice d’appello in condizione di comprendere le ragioni di una diversa decisione.
Nel merito, anche le ulteriori deduzioni risultano generiche. L’illustrazione delle differenze tra casa funeraria e sala del commiato rileva solo in quanto si riverberi sui profili procedimentali dell’autorizzazione. L’art. 17, comma 2, lett. a), l.r. n. 34 del 2008 contiene la definizione di casa funeraria ma non prescrive i requisiti di esercizio. L’appellante non ha indicato gli specifici requisiti di cui la controinteressata sarebbe carente, né ha correlato le proprie deduzioni all’istruttoria. Il parere ASL, rilasciato espressamente “per l’attività di casa funeraria”, ha approfondito sopralluogo, consistenza degli ambienti e dotazione impiantistica ai sensi dell’art. 15 del r.r. n. 8 del 2015. L’impiego di elementi istruttori già acquisiti non determina quindi l’automatica illegittimità dell’azione amministrativa. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 3.000,00, oltre accessori.
Nota della Redazione
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