Cooperative sociali e risarcimento: utile offerta e prova del danno curriculare (Cons. Stato n. 2143 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di risarcimento del danno da mancata aggiudicazione di un appalto pubblico, il lucro cessante va commisurato all’utile esposto in sede di offerta economica, senza che la natura di ONLUS o di cooperativa sociale dell’operatore economico consenta di sostituire tale parametro con il valore economico complessivo della commessa perduta. Il danno curriculare, inteso come perdita della concreta possibilità di incrementare l’avviamento professionale, è risarcibile a condizione che sia puntualmente dimostrato il nesso causale tra l’illegittima aggiudicazione e la preclusione di ulteriori occasioni contrattuali. Esso non è quantificabile nel suo preciso ammontare e va liquidato dal giudice in via equitativa, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., con criteri discrezionali che possono ancorarsi a una percentuale del valore dell’appalto controverso. L’aliunde perceptum vel percipiendum costituisce fatto impeditivo la cui prova incombe sul danneggiato, non sull’amministrazione che lo eccepisce.
Il Fatto
Una società cooperativa sociale impugna la sentenza con cui il TAR Lazio, Sezione Seconda, n. 754 del 2025 ha accolto solo in parte la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell’art. 30, comma 5, c.p.a. per l’annullamento dell’aggiudicazione di un servizio di assistenza educativa scolastica disposta da un Comune con determinazione del 13 settembre 2019. Tale aggiudicazione era stata annullata dal TAR con sentenza n. 7690 del 2020, confermata in appello dalla Sezione Quinta con sentenza n. 1519 del 2021.
Il TAR, respinte le eccezioni di ne bis in idem e di tardività, aveva condannato l’amministrazione a quantificare il risarcimento ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., riducendo però il lucro cessante e respingendo la voce di danno curriculare per difetto di prova. La cooperativa appella deducendo tre motivi, concernenti la quantificazione del mancato utile, la prova del danno curriculare e la violazione dell’art. 2043 c.c.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato in materia: l’imputazione del danno opera in termini oggettivi; l’onere di dimostrare il pregiudizio, sotto il profilo dell’an e del quantum, grava sul concorrente ai sensi dell’art. 124, comma 1, c.p.a., senza il temperamento del metodo acquisitivo; il danno emergente non è dovuto, salvo responsabilità precontrattuale; spetta invece il lucro cessante, comprensivo del mancato profitto e del danno curriculare.
Quanto al primo motivo, la Corte esclude che la natura ONLUS della cooperativa, iscritta all’Albo regionale ai sensi della legge n. 381/1991 e soggetto di diritto ai sensi dell’art. 10, comma 8, d.lgs. n. 460/1997, consenta di discostarsi dal criterio dell’utile indicato in offerta, pari nella specie a euro 500,00, oltre al risparmio di euro 8.821,03 legato all’aliquota IRAP ridotta. Le censure sulla pretesa di ulteriori euro 76.000,00 sono respinte: la documentazione non prova in modo rigoroso né l’effettiva spettanza dei benefici fiscali né il vantaggio certo conseguibile.
Anche la doglianza sull’aliunde perceptum è infondata. La sentenza di primo grado ha correttamente posto a carico del danneggiato la prova di non aver reimpiegato mezzi e manodopera in altri lavori, secondo il principio dell’adunanza plenaria n. 2/2017. Nel caso concreto tale prova manca.
Il secondo motivo è invece fondato nell’an, ma non nel quantum. La cooperativa aveva prodotto nei termini, a corretto sostegno della memoria ex art. 73 c.p.a., la documentazione relativa alla gara di un altro Comune: si era aggiudicata il lotto 1 e non aveva potuto concorrere per il lotto 2, di valore superiore, per difetto del requisito di fatturato specifico che avrebbe posseduto ove avesse eseguito l’appalto sottrattole. I due lotti presentavano oggetto, criteri e partecipanti sostanzialmente coincidenti, cosicché la preclusione integra una perdita concreta di chance.
Il danno curriculare va pertanto liquidato in via equitativa. Il criterio si fissa con riferimento all’appalto oggetto del giudizio, non a quello della gara futura, nella misura del 5% del valore dell’appalto, importo da aggiungersi a quanto già riconosciuto dal TAR. L’appello è accolto in parte e la sentenza parzialmente riformata, con compensazione delle spese del doppio grado per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno
- Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito
- Art. 2056 c.c. – Valutazione dei danni