Uso di stupefacenti e perdita del grado per rimozione del carabiniere (Cons. Stato n. 3645 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il militare o l’appartenente alle forze di polizia che abbia fatto uso, anche isolato, di sostanze stupefacenti è passibile delle sanzioni più gravi della perdita del grado per rimozione o della destituzione. Tale uso viola i doveri di correttezza e lealtà assunti con il giuramento, altera l’equilibrio psichico, inficia l’esemplarità della condotta e lede il prestigio del Corpo. Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto a quello penale e l’esito assolutorio per insufficienza di prove su un capo di imputazione non ne inficia gli esiti. La valutazione sulla gravità dei fatti e sulla sanzione costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche. Il giudizio della commissione di disciplina non è motivato per espressa previsione normativa ed è atto interno non vincolante per l’autorità decidente.
Il Fatto
Il brigadiere capo dell’Arma dei carabinieri veniva tratto in arresto in flagranza il 16 novembre 2020: nella perquisizione dell’abitazione si rinvenivano cocaina e marijuana, unitamente a un bilancino di precisione e a banconote di piccolo taglio. Il Tribunale di Pordenone convalidava l’arresto e applicava gli arresti domiciliari per il delitto di detenzione a fini di spaccio.
Nel corso dell’inchiesta formale, il laboratorio di tossicologia dell’ULSS 3 Serenissima attestava la positività alla cocaina in relazione a un prelievo dell’8 marzo 2021; una relazione medico legale riferiva di assunzione media e poi bassa per circa sette mesi. La commissione di disciplina lo riteneva “non meritevole di conservare il grado” e la Direzione generale del personale militare disponeva la perdita del grado per rimozione ai sensi degli artt. 861, comma 1, lett. d), e 867, comma 5, del d.lgs. n. 66/2010. Il TAR Friuli Venezia Giulia respingeva il ricorso; il militare proponeva appello, insistendo anche per una verificazione tecnica sul tessuto pilifero.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello e conferma la legittimità della sanzione. Il Collegio muove dall’autonomia del procedimento disciplinare e richiama il costante orientamento secondo cui l’uso, anche isolato, di stupefacenti giustifica le sanzioni più gravi: la condotta confligge frontalmente con i doveri del ruolo e lede il prestigio della Forza armata (Cons. Stato, sez. IV n. 484 del 2020; sez. IV n. 413 del 2017).
La censura di carenza istruttoria è infondata. L’appellante è stato condannato in primo e secondo grado per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 ed è stato assolto per insufficienza di prove solo sull’altro capo di imputazione. Il rinvenimento degli stupefacenti nell’abitazione costituisce fatto materiale incontestato. La contestazione degli addebiti, con precisi riferimenti alle azioni e alla qualificazione disciplinare, ha consentito il pieno esercizio del diritto di difesa.
Quanto al verbale della commissione di disciplina, il Collegio ne ricostruisce la natura: l’art. 1388, commi 10 e 11, c.m. prevede un giudizio a maggioranza assoluta che “non è motivato”, perché non si fonda su parametri giuridici ma sull’opportunità di conservare il grado. Il parere è atto interno e, ai sensi dell’art. 1389 c.m., non vincola l’autorità decidente (Cons. Stato, sez. II n. 5458 del 2025).
La valutazione della gravità dei fatti e della sanzione rientra nella discrezionalità amministrativa, non sindacabile salvo eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione o travisamento, non ravvisabili nella specie. La sufficienza della motivazione si ricava dal collegamento logico tra responsabilità accertata e sanzione. I positivi precedenti di carriera non assumono rilievo, a maggior ragione a fronte di un illecito incompatibile con lo status di militare. Manca pertanto il presupposto per la verificazione richiesta, che richiede seri indizi di uso distorto della discrezionalità.
Nota della Redazione
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