Revoca del permesso UE di lungo periodo e pericolosità sociale autoevidente (TAR Emilia-Romagna n. 197 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può fondarsi sulla pericolosità sociale desunta da una condanna per associazione per delinquere finalizzata a frodi fiscali e a riciclaggio. Quando il reato non è ostativo, l’Amministrazione deve valutare durata del soggiorno, radicamento familiare e inserimento lavorativo, ma tale tutela rafforzata presuppone che lo straniero abbia prospettato elementi concreti. In assenza di specifiche allegazioni, il giudizio di pericolosità fondato sulla gravità e sulla sistematicità della condotta delittuosa non richiede ulteriori indagini officiose e non è sindacabile per eccesso di potere.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario titolare di una carta di soggiorno a tempo indeterminato, poi permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciata nel 2005 e aggiornata nel 2011, ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Bologna ha disposto la revoca di quel titolo e il rifiuto del nuovo aggiornamento, notificato il 24 novembre 2023.
Il diniego si fonda sulla pericolosità sociale del richiedente, desunta da una condanna del 2022 per i reati di cui agli artt. 416 e 110 cod. pen. e art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, in continuazione, con pene accessorie. L’interessato ha dedotto la violazione dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, la carenza di motivazione sull’attualità della pericolosità e il difetto di istruttoria, lamentando che il provvedimento non avrebbe considerato la durata del soggiorno e l’inserimento sociale e lavorativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto la regola secondo cui, fuori dai reati ostativi, l’Amministrazione è tenuta a valutare durata del soggiorno, radicamento sociale e familiare e situazione economica dello straniero, secondo la c.d. tutela rafforzata (richiamando in particolare la giurisprudenza di Cons. Stato, sez. III, 29 novembre 2023, n. 10249).
Tale obbligo incontra però un limite strutturale: l’Amministrazione deve accertare l’esistenza di una minaccia per l’ordine pubblico su un quadro istruttorio completo e aggiornato, ma non può essere onerata di una ricerca officiosa di elementi favorevoli che la parte non abbia prospettato.
Nel caso concreto, il Tribunale ritiene che dalla stessa sentenza penale emerga una condotta di vita complessivamente illecita: non un episodio isolato, ma un’attività strutturata e organizzata, costituitasi in associazione per delinquere finalizzata anche al riciclaggio e all’autoriciclaggio, protrattasi in un ampio arco temporale. La Questura ha quindi correttamente ricavato elementi sufficienti di giudizio, rendendo ultronea ogni ulteriore indagine.
Il Collegio respinge la qualificazione dei fatti come mere violazioni tributarie, osservando che il reato associativo e la sistematicità delle condotte rendono il profilo di pericolosità sociale autoevidente, senza necessità di specifica motivazione in chiave di bilanciamento. Né il ricorrente ha allegato fatti concreti su legami familiari o altri profili valutabili, limitandosi alla sola titolarità del permesso e allo svolgimento di attività lavorativa.
Il Tribunale afferma infine, richiamando un proprio precedente (sentenza n. 147/2024), che grava sulla parte l’onere di prospettazione, allegazione e prova degli elementi positivi da sottoporre all’Amministrazione: ribaltare tale onere sull’Amministrazione sarebbe irragionevole e inesigibile. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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