Autorizzazione a singole operazioni portuali senza l’intero ciclo (TAR Campania n. 1663 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 16, comma 3, legge n. 84/1994 non impone che l’autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali abbia ad oggetto l’intero ciclo operativo. Né la legge né il d.m. n. 585/1995 contengono norme ostative al rilascio dell’autorizzazione per una sola parte delle attività portuali. L’Autorità di sistema portuale non può quindi respingere l’istanza sul presupposto che l’impresa debba svolgere necessariamente tutte le operazioni del ciclo, né dedurne carenze di organico, di piano operativo o di struttura nel porto. Il regime autorizzativo risponde ai requisiti di giustificazione indicati dalla Corte di Giustizia, ma non tollera esclusioni non giustificate da ragioni imperative di interesse pubblico.

Il Fatto

L’impresa ricorrente esercita attività di collegamento marittimo tra il porto di Messina e quello di Salerno, trasportando passeggeri e veicoli. Il 31 ottobre 2024 presenta istanza di autorizzazione per lo svolgimento delle operazioni di rizzaggio e derizzaggio a bordo della propria nave, attività consistenti nell’ancoraggio e nel disancoraggio dei veicoli trasportati.

L’Autorità di sistema portuale respinge l’istanza con provvedimento del 27 gennaio 2025. Il diniego si fonda su un precedente rigetto del luglio 2022, relativo a un’istanza di autorizzazione in regime di autoproduzione, confermato dal TAR di Salerno con la sentenza n. 676 del 2024. Secondo l’Autorità, l’istanza sarebbe sostanzialmente una reiterazione di quella già respinta, mentre l’impresa non sarebbe strutturata nel porto di Salerno e non disporrebbe di personale organico ed esclusivo. L’impresa impugna il diniego davanti al TAR Campania.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal quadro europeo. La legge n. 84/1994 è stata adottata dopo la sentenza della Corte di Giustizia del 10 dicembre 1991, C-179/90, che ha dichiarato incompatibile con il Trattato la normativa nazionale attributiva di un diritto esclusivo di esercizio delle operazioni portuali e imponente l’uso di maestranze esclusivamente locali. Il regime autorizzativo è ammesso, ma solo se giustificato da ragioni imperative di interesse pubblico, non discriminatorio, proporzionato e fondato su criteri oggettivi e conosciuti in anticipo, come affermato dal Cons. Stato, Sez. IV, n. 6171 del 2013.

Su questa base il Collegio esamina l’art. 16, comma 3, legge n. 84/1994, che subordina l’esercizio delle operazioni portuali, anche per conto proprio, al rilascio dell’autorizzazione, previa verifica dei requisiti del comma 4. Il d.m. n. 585 del 31 marzo 1995, all’art. 3, elenca i requisiti richiesti: idoneità personale e professionale, iscrizione nel registro delle società, capacità tecnica, organizzativa e finanziaria, programma operativo, organigramma dei dipendenti e garanzia assicurativa.

In nessuna di tali disposizioni è previsto che l’autorizzazione debba riguardare l’intero ciclo delle operazioni portuali. Neppure l’art. 5 del regolamento approvato con ordinanza n. 1 del 2019 dell’Autorità di sistema portuale si oppone a questa lettura: la norma definisce l’oggetto dell’autorizzazione per conto proprio e non esclude che essa concerna una parte soltanto delle attività relative alle merci di cui l’impresa dispone.

Il Collegio distingue poi la posizione dei concessionari, disciplinata dall’art. 18 legge n. 84/1994: il concessionario, selezionato per l’intero ciclo dei servizi strumentali alla concessione di una porzione di porto, deve occuparsene prevalentemente e direttamente. Diversa è anche l’autorizzazione in regime di autoproduzione del comma 4 bis. La sentenza del TAR di Salerno n. 676 del 2024, riferita a quella diversa fattispecie, non è pertinente, perché qui si discute di un’istanza ex comma 3.

Non è ravvisabile alcun interesse pubblico che giustifichi l’esclusione dell’autorizzazione per un solo segmento del ciclo, quando l’impresa possieda i requisiti tecnici, operativi e finanziari per il segmento di proprio interesse. Il provvedimento è dunque viziato dall’errato presupposto che l’autorizzazione possa riguardare solo l’intero ciclo: da tale vizio derivano, per illegittimità derivata, i rilievi su organico, piano degli investimenti e assenza di impresa strutturata nel porto. Il contratto collettivo nazionale dei marittimi, privo di valore normativo, non può contrastare questa interpretazione. Il secondo motivo, di carattere subordinato, resta assorbito. Il ricorso è accolto, con annullamento del provvedimento e compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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