Esecuzione del giudicato e nomina del commissario ad acta nel ritardo dell’amministrazione (TAR Campania n. 3074 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un titolo giudiziale non impugnato e dell’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, sussistono i presupposti del giudizio di ottemperanza di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con conseguente ordine all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine fissato dal giudice. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario ad acta è liquidato con successivo decreto collegiale, con termine di presentazione della parcella a pena di decadenza decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione, non dal deposito della relazione.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto, con sentenza del giudice del lavoro, la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito al riconoscimento del beneficio economico annuo della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, in relazione al servizio a tempo determinato prestato in più anni scolastici.
Il titolo era stato notificato all’amministrazione e non era stato impugnato, come attestato da certificazione di cancelleria. L’amministrazione era però rimasta inadempiente. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’ordine di ottemperanza, la nomina del commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che dagli atti emergono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata dalla certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Il Collegio ha poi precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019.
Quanto al compenso, esso sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla circolare ministeriale richiamata, e, per le ulteriori spese, all’art. 56 del medesimo d.P.R. La parcella va presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo fissato al compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non al deposito della relazione.
Il commissario è infine tenuto al deposito degli atti esclusivamente tramite la procedura PAT. Le spese di lite sono state liquidate secondo il criterio della soccombenza, tenendo conto della natura delle questioni, di non particolare complessità.
Nota della Redazione
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