Ottemperanza per carta docente e giudicato rimasto ineseguito (TAR Lombardia n. 2808 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente alla carta elettronica e condanna l’amministrazione all’attribuzione del beneficio costituisce titolo esecutivo, la cui esecuzione è azionabile dinanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 e seguenti c.p.a.. Decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, l’amministrazione è tenuta a darvi integrale esecuzione nel termine assegnato dal giudice, con nomina sin d’ora del commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, il quale opera come organo ausiliario del giudice anche ricorrendo al pagamento in conto sospeso. La relativa soccombenza giustifica la condanna alle spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro per il riconoscimento del diritto alla carta elettronica per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2022/23. Il giudice ordinario, con sentenza n. 83/2024, depositata il 1° febbraio 2024, dichiarava il diritto all’erogazione dell’importo di euro 500,00 per ciascun anno, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare la somma complessiva di euro 1.500,00.
La sentenza, non impugnata, passava in giudicato, come attestato dalla Cancelleria in data 26 marzo 2025. Essa veniva notificata all’amministrazione in data 19 settembre 2025, senza che seguisse alcun adempimento. Decorso anche il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997, la docente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato la regolare notifica del titolo esecutivo in data 19 settembre 2025, il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione, senza che l’amministrazione avesse ottemperato. La rituale notifica del ricorso in data 4 marzo 2026 ha confermato la sussistenza dei presupposti per l’azione ex artt. 112 e seguenti c.p.a..
Il Collegio ha quindi disposto che il Ministero dell’Istruzione e del Merito dia completa esecuzione alla sentenza nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, il quale, a semplice richiesta della parte interessata, porrà in essere tutti gli atti necessari entro i sessanta giorni successivi alla richiesta.
Il commissario è stato autorizzato a eseguire la sentenza anche ricorrendo, in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione, all’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669 del 1996. Non è stato liquidato alcun compenso per le funzioni commissariali, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Il Collegio ha infine condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, valorizzando il carattere seriale della questione sulla carta docente.
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Nota della Redazione
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