Esecuzione del giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 573 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’esecuzione del giudicato amministrativo è esperibile quando l’Amministrazione non abbia dato esecuzione alla sentenza del giudice ordinario nel termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il termine decorre dalla notificazione del titolo, validamente effettuata al domicilio digitale dell’Amministrazione. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, per il caso di ulteriore inadempimento, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Quando le funzioni commissariali siano affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 281/2023 del 23 maggio 2023 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, per l’importo di 500,00 euro annui, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta o altro equipollente.

L’interessata assume che la decisione sia rimasta ineseguita, nonostante la notificazione e il passaggio in giudicato, attestato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma in data 2 luglio 2025. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale non si sono costituiti in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il collegio rileva che, alla luce di quanto documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione neppure costituitasi, sussistono i presupposti del rimedio giudiziale previsto dall’art. 114 cod. proc. amm.

Il giudice accerta altresì il decorso del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 concede alle Amministrazioni statali per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La notificazione della sentenza è stata effettuata il 31 dicembre 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo.

Su questo punto il TAR richiama una serie di precedenti conformi, tra cui TAR Sicilia, Catania, n. 2432 del 2025, TAR Calabria, Catanzaro, n. 1209 del 2025, TAR Umbria n. 370 del 2025 e TAR Veneto n. 169 del 2024, dai quali si desume l’idoneità della notificazione al domicilio digitale a far decorrere il termine di esecuzione.

Accertata l’inottemperanza, il ricorso è accolto e si ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inadempimento viene nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della struttura ministeriale competente in materia di ordinamenti scolastici, o dirigente o funzionario delegato, che provvederà nei sessanta giorni successivi alla comunicazione della ricorrente.

Il collegio esclude la liquidazione di alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero, liquidate in complessivi 1.200,00 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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