Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso avverso il diniego di permesso di soggiorno stagionale (TAR Puglia n. 11 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle controparti e depositata in giudizio, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. quando le parti resistenti non abbiano manifestato opposizione. L’estinzione per rinuncia prescinde da ogni valutazione nel merito della fondatezza del ricorso e comporta la compensazione delle spese di lite in assenza di specifiche richieste.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui l’Amministrazione aveva rifiutato l’istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale (quota 2021), deducendo vizi di eccesso di potere e travisamento dei fatti.

Le Amministrazioni intimate si costituivano in giudizio. Nella fase cautelare, il Tribunale respingeva l’istanza di sospensione ritenendo il ricorso infondato alla luce del superamento del periodo massimo di permanenza di nove mesi previsto per il lavoro stagionale dall’art. 24, comma 7, d.lgs. n. 286/1998.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto dell’atto di rinuncia al ricorso ritualmente notificato e depositato in data 13 dicembre 2025. Rilevato il mancato svolgimento di opposizioni da parte delle Amministrazioni resistenti, il Tribunale dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm.

La pronuncia non entra nel merito delle censure proposte dal ricorrente avverso il diniego del permesso di soggiorno, limitandosi a registrare l’esito processuale derivante dalla volontà della parte di non proseguire la controversia. La dichiarazione di estinzione consegue automaticamente alla rinuncia, senza necessità di valutazioni sulla fondatezza delle pretese.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne dispone la compensazione, in mancanza di specifiche richieste della difesa erariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *