Obbligo di motivazione dell’autorizzazione paesaggistica: annullata la determinazione che recepisce acriticamente il parere della CLP (TAR Puglia n. 993 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. n. 42/2004, non può limitarsi a un generico richiamo alla normativa di vincolo, ma deve essere sorretto da un’ampia e circostanziata motivazione dalla quale sia possibile ricostruire l’iter logico della valutazione di compatibilità. Il parere della Commissione Locale per il Paesaggio ha valenza meramente consultiva e non vincolante, sicché l’amministrazione non può recepirlo acriticamente, specialmente quando la Soprintendenza non abbia adottato alcuna statuizione nei termini di cui all’art. 146, comma 8, del D.lgs. n. 42/2004. In difetto di un dissenso espresso della Soprintendenza, le deduzioni difensive successive non possono risolversi in un’integrazione postuma della motivazione, essendo illegittime.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’attività di ristorazione in un immobile sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 42/2004, presentava istanza per ottenere l’autorizzazione paesaggistica relativa alla configurazione degli spazi esterni del locale, consistente nell’installazione di elementi ombreggianti precari e amovibili e nella sostituzione di un parapetto in muratura con elementi in vetro. Il Comune rilasciava parere favorevole condizionato e trasmetteva la pratica alla Soprintendenza. L’Ufficio Paesaggio, decorso il termine senza che l’amministrazione statale avesse adottato alcuna statuizione, rilasciava l’autorizzazione ai sensi dell’art. 146, comma 9, del D.lgs. n. 42/2004, prescrivendo però la riduzione degli elementi ombreggianti. Avverso tale determinazione il ricorrente proponeva ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il parere reso ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 è espressione di una valutazione tecnico-discrezionale che deve essere sempre sorretta da una motivazione ampia e circostanziata, il provvedimento impugnato non contiene alcuna reale valutazione dell’istanza alla luce delle caratteristiche del progetto.

In particolare, l’atto non indica le valutazioni compiute né spiega per quali ragioni gli elementi ombreggianti siano impattanti sotto il profilo paesaggistico e non lo sia, invece, il solo modulo autorizzato. Il carattere stagionale della struttura, destinata alla rimozione alla fine della stagione balneare, non risulta essere stato considerato nell’iter motivazionale.

La Corte ha inoltre evidenziato che l’amministrazione comunale ha aderito acriticamente al parere condizionato della Commissione Locale per il Paesaggio, avente valenza meramente consultiva e non vincolante, senza che la Soprintendenza avesse espresso un dissenso o reso un parere favorevole condizionato.

Quanto alle deduzioni della difesa erariale, il Collegio le ha ritenute inconferenti, sia perché riferite a una diversa istanza presentata in precedenza dal ricorrente, sia perché, in assenza di una presa di posizione della Soprintendenza in sede procedimentale, si risolverebbero in un’integrazione postuma della motivazione, illegittima.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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