La decadenza dalla concessione demaniale richiede la valutazione della gravità dell’inadempimento (TAR Puglia n. 995 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di decadenza dalla concessione demaniale non costituisce esercizio di un potere vincolato e non può essere disposta per qualunque inadempimento del concessionario. È necessaria, in applicazione dei principi di proporzionalità, necessità e adeguatezza, una valutazione dell’effettiva gravità dell’inadempimento, da operarsi alla luce del complessivo disegno del rapporto concessorio e di tutte le vicende del caso concreto. La valutazione deve svolgersi in senso globale, non limitandosi a un raffronto quantitativo tra opere previste e realizzate ma considerando anche i profili qualitativi. Il socio di una società di capitali non ha legittimazione all’impugnativa di atti lesivi adottati nei confronti della società, potendo solo intervenire ad adiuvandum nel giudizio instaurato da quest’ultima.

Il Fatto

La società ricorrente, concessionaria di un’area demaniale marittima per la realizzazione di un approdo turistico, aveva ottenuto nel 2008 una concessione con scadenza al 2058. A causa di vicende non imputabili alla concessionaria, tra cui la mancata liberazione delle aree da parte dei precedenti occupanti, l’avvio dei lavori era stato possibile solo dopo l’adozione di una variante al Piano Regolatore Portuale e la stipula di un atto suppletivo nel dicembre 2024, che imponeva l’avvio dei lavori entro 120 giorni.

Dopo la presentazione di una comunicazione di inizio lavori contestata dal Comune per vizi formali, la Regione avviava il procedimento per la declaratoria di decadenza, adottando infine il provvedimento di decadenza ex art. 47 cod. nav. e disponendo il trasferimento della gestione dell’area al Comune. La società ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo l’insussistenza delle condizioni per la decadenza e la mancata valutazione della gravità degli inadempimenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum spiegato dal socio di maggioranza della società ricorrente: il socio, essendo privo di legittimazione all’impugnativa diretta di atti lesivi della società, ben poteva intervenire nel giudizio da questa instaurato, non configurandosi la posizione di cointeressato.

Nel merito, il Tribunale ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui l’applicazione dell’art. 47 cod. nav. richiede una valutazione dell’effettiva gravità dell’inadempimento in applicazione dei principi di proporzionalità, necessità e adeguatezza, non potendo la decadenza essere disposta per qualunque violazione degli obblighi concessori. La gravità va valutata in senso globale, tenendo conto dei profili qualitativi e del complessivo disegno del rapporto concessorio.

Applicando tali principi al caso di specie, il Collegio ha ritenuto che la Regione non avesse adeguatamente valutato le peculiarità della vicenda: la concessione aveva durata particolarmente lunga, l’avvio dei lavori era stato possibile solo nel 2025 per il ritardo nella liberazione delle aree non imputabile alla concessionaria, i lavori erano complessi e di lunga durata, e il procedimento di decadenza era stato avviato a meno di tre mesi dalla prima comunicazione di inizio lavori, in prossimità del periodo di sospensione estiva dei lavori espressamente previsto dal crono-programma.

Il Tribunale ha inoltre rilevato che alla ricorrente non era contestata una totale inerzia, ma solo il mancato rispetto del crono-programma e la mancata informazione sulle contestazioni del Comune. La Regione non aveva motivato perché tali condotte fossero di gravità tale da compromettere definitivamente la realizzazione delle opere. Il Collegio ha infine precisato che, in ragione della natura impugnatoria del giudizio, risultano irrilevanti le vicende successive all’emanazione dell’atto, essendo preclusa all’Amministrazione una motivazione ex post. Il ricorso è stato quindi accolto con annullamento del provvedimento di decadenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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