La tardiva esecuzione della sentenza comporta la condanna alle spese nel giudizio di ottemperanza (TAR Abruzzo n. 356 del 11.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta esecuzione, da parte dell’amministrazione, dell’obbligo oggetto del giudicato, successiva alla proposizione del ricorso per ottemperanza, determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non essendovi più ragioni di contrasto tra le parti. In tale evenienza, le spese di lite seguono il criterio della soccombenza virtuale e gravano sull’amministrazione resistente, qualora il soddisfacimento dell’interesse del ricorrente sia avvenuto tardivamente, dopo l’instaurazione del giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto una sentenza favorevole dal Giudice del lavoro, con cui il Tribunale aveva riconosciuto il suo diritto all’erogazione del beneficio della carta docente. A fronte dell’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito nel dare esecuzione a tale pronuncia, la stessa aveva proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, al fine di ottenere l’integrale soddisfazione della propria pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, nel corso dell’udienza camerale, il difensore della ricorrente aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, avendo l’amministrazione provveduto a soddisfare la pretesa azionata. Tale dichiarazione ha trovato riscontro nell’oggettivo venire meno di ogni ragione di contrasto tra le parti, essendo stato pienamente realizzato l’interesse originariamente leso.
Il Tribunale ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., in applicazione del principio per cui, quando il ricorso non presenti più utilità ai fini della tutela della situazione giuridica dedotta in giudizio, il processo possa definirsi senza una pronuncia nel merito.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico del Ministero resistente. La ratio della decisione risiede nella circostanza che l’esecuzione della sentenza di primo grado era avvenuta solo successivamente all’instaurazione del giudizio di ottemperanza: la resistenza dell’amministrazione aveva, pertanto, reso necessario il ricorso alla tutela giurisdizionale per ottenere quanto già spettante alla ricorrente in forza del titolo esecutivo.
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Nota della Redazione
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