Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e no all’astreinte per crisi fiscale (TAR Veneto n. 348 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertato il passaggio in giudicato del titolo e la persistente inadempienza dell’Amministrazione, condanna quest’ultima a eseguire la sentenza che ha riconosciuto al docente a tempo determinato la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accredito della somma ivi stabilita, assegnando all’uopo un termine e nominando un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. La domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non può invece essere accolta quando la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico integrano, in concreto, una delle ragioni ostative che l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. pone accanto alla manifesta iniquità del codice di rito civile. Tali circostanze, per la loro notorietà, sono rilevabili ex art. 115 cod. proc. civ. e non richiedono specifica allegazione o prova da parte del debitore pubblico.

Il Fatto

La ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con una sentenza del giudice del lavoro, il Ministero è stato condannato a costituire in suo favore la carta elettronica del docente, mediante accredito di € 2.000,00 per gli anni scolastici considerati.

Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita, l’interessata ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’assegnazione della carta con il relativo accredito e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora. Il Ministero, regolarmente notificato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in via preliminare le condizioni dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria, ed è stata notificata all’Amministrazione; risultano pertanto integrati i presupposti dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

Nel merito il ricorso è fondato: non è contestato che l’Amministrazione non abbia dato esecuzione al giudicato e che versi in uno stato di inadempienza. Il Tribunale condanna dunque l’intimata a dare esecuzione alla sentenza, nella parte in cui impone di costituire la carta elettronica e di accreditarvi la somma determinata nel titolo, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.

Decorso inutilmente tale termine, provvederà un Commissario ad acta, nominato nel Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di subdelegare e con ulteriore termine di sessanta giorni. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso commissariale.

Quanto alla richiesta astreinte, il Tribunale richiama la posizione del Consiglio di Stato sulla ammissibilità astratta dell’istituto nei confronti della pubblica amministrazione, temperata però dalla necessità di valutare le peculiari condizioni del debitore pubblico e di evitare sanzioni troppo afflittive. Il Collegio ritiene che, nella specie, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino, in concreto, la mancata condanna. Tali ragioni ostative assumono rilievo, ex art. 115 cod. proc. civ., in quanto fatti notori. La domanda di penalità di mora non può quindi essere accolta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre a rimborso forfetario per spese generali, imposte e oneri di legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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